Procedimento Amministrativo

1. Il silenzio-assenso si perfeziona anche se l’istanza non è conforme alla disciplina di riferimento
salvo i casi di radicale inconfigurabilità giuridica della domanda o di mancanza della documentazione
essenziale. Tale principio si applica anche al procedimento autorizzatorio previsto dall’articolo 49 del
Dlgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) relativo alla realizzazione di
opere e scavi per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
In relazione a tale procedimento, la richiesta di integrazione istruttoria è idonea a interrompere il
termine di conclusione del procedimento solo se formulata entro il termine previsto dalla disciplina
speciale che è perentorio.
2. È illegittima e va disapplicata la previsione regolamentare comunale che imponga agli operatori di
comunicazioni elettroniche un deposito cauzionale o altra garanzia patrimoniale non prevista dalla
normativa statale di settore.
3. La comunicazione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 241/1990, intervenuta
dopo la maturazione del silenzio-assenso è irrilevante.
4. La richiesta di integrazione istruttoria interrompe il termine procedimentale solo se ha a oggetto
documentazione che l’amministrazione possa legittimamente pretendere dall’operatore di
comunicazioni elettroniche.
5. Una volta formatosi il silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs
259/2003, sono inefficaci gli atti successivi con cui l’amministrazione intenda impedire la
realizzazione delle opere oggetto dell’istanza.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 17 febbraio 2026, n. 1272, in Guida al Diritto n. 13 del 2026, pag. 76, con commento di G. Urbano “Fissato il limite del potere istruttorio anche quello oggettivo e sostanziale”, pag. 80

vedi documento