Approfondimenti
ENERGIA: 1. Energia – Impianti FER – Regione Umbria – Artt. 3, comma 8, e 6-bis, comma 3, regolamento regionale n. 7/2011 – art. 42, comma 1, regolamento regionale n. 2/2015 – Atto d’obbligo a corredo del progetto con il quale il privato si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre dotazioni necessarie alla trasformazione dell’area – Necessità. 2. Energia – Impianti FER – Obbligo di dismissione e smaltimento al termine della vita utile dell’impianto – Obbligo di prestazione di una cauzione da parte del titolare.
1. Gli artt. 3, comma 8, e 6-bis, comma 3, del regolamento regionale dell’Umbria n. 7/2011 e l’art.
42, comma 1, del regolamento regionale dell’Umbria n. 2/2015 stabiliscono, in caso di interventi
relativi a impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree destinate a insediamenti produttivi, la
necessità di presentare, a corredo del progetto, un atto d’obbligo, con il quale il privato si impegna
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre dotazioni necessarie alla trasformazione
dell’area .
2. Così come la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella
loro produzione, l’obbligo di prestazione di una cauzione, ai fini della realizzazione di un impianto
di produzione di energia da fonte rinnovabile, volto a garantire che, al termine della vita utile
dell’impianto, lo stesso venga correttamente dismesso e smaltito senza pregiudizio per le matrici
ambientali, risulta a carico di chi ne sia titolare.
T.A.R. Umbria, Sezione Prima, Sentenza, 6 agosto 2025, n. 645, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 6 del 2025, pag. 907