Approfondimenti
ENERGIA: 1. Energia – Istanza di autorizzazione unica per impianto FER pendente – Sopravvenuta fuoriuscita dalle aree idonee ex lege ex art. 20, comma 8, d. lgs. n. 199/2021 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. c) e d), d. lgs. n. 42/2004 – Interesse a ricorrere – Sussistenza. 2. Beni ambientali e paesaggistici – Vincolo: dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. c) e d), d. lgs. n. 42/2004 – Discrezionalità tecnica – Sindacato del g.a. – Limiti. 3. Beni paesaggistici – Vincolo – Potere ministeriale ex art. 138 d. lgs. n. 42/2004 – Precedente approvazione del p.t.p.r. – Limite al potere ministeriale – Esclusione. 4. Beni paesaggistici – Vincolo – Presupposti – Notevole estensione dell’ambito vincolato – Illegittimità – Esclusione.
1. La società proprietaria di un’area che abbia presentato un’istanza di autorizzazione unica per
realizzare un impianto agrivoltaico avanzato ha un interesse a ricorrere concreto e attuale contro la
sopravvenuta dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. c) e d), d. lgs. n. 42/2004,
per effetto della quale l’area cessa di essere inclusa nel novero delle aree idonee ex lege ex art. 20,
comma 8, lett. c-quater), d. lgs. n. 199/2021, con la precisazione che in base alla normativa dettata
dal d. lgs. n. 199/2021, che disciplina la localizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, l’imposizione del vincolo paesaggistico, se determina quale
conseguenza che l’area non possa più essere considerata “idonea” secondo la disciplina transitoria
dettata dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, tuttavia non comporta, in via di automatismo, la sua
qualificazione (all’opposto) quale area “non idonea”.
2. Il potere di apposizione del vincolo paesaggistico è un potere connotato da ampi profili di
discrezionalità tecnica, e dunque da consistenti margini di opinabilità, derivandone che le relative
determinazioni, costituendo il portato di un giudizio valutativo nel quale convergono una pluralità di
cognizioni e competenze tecnico-scientifiche, tutte concorrenti al fine di dare concretezza a una
nozione — quella di bene paesaggistico — che rappresenta un vero e proprio concetto giuridico
indeterminato, sono censurabili in sede giurisdizionale solo laddove emergano profili di manifesta
illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, o qualora siano carenti di adeguata
istruttoria e sufficiente motivazione .
3. La disciplina di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e ss. d. lgs. n. 42/2004 non prevede alcun
tipo di limitazione nei confronti di iniziative di tutela nel caso di aree già sottoposte a pianificazione
regionale, trattandosi di poteri e funzioni nettamente distinte; quello disciplinato dall’art. 138, comma
3, è un potere ministeriale, teso alla salvaguardia di un interesse costituzionalmente riconosciuto, del
tutto speciale e autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni, destinato ad imporsi sulla
pianificazione paesaggistica territoriale, dovendo la dichiarazione ministeriale essere recepita nel
corpo del piano paesaggistico regionale giusta il disposto dell’art. 143, comma 1, lett. b), d. lgs. n.
42/2004. Ciò anche considerato che le valutazioni prodromiche all’approvazione del p.t.p.r. sono rese
in una sede destinata, in ragione del contenuto proprio del p.t.p.r., ad assumere in considerazione
congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati
piuttosto verso il governo del territorio, secondo un contemperamento, che, ai soli fini della
pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela
dell’ambiente. Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un valore primario e assoluto, che le rende
prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione. Non si può pertanto escludere che lo Stato, al quale
spetta tutelare tale valore, ravvisi la necessità di vincolare beni, quand’anche in sede di pianificazione
paesaggistica essi siano sfuggiti a previsioni conservative.
4. Il vincolo di tutela di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d. lgs. n. 42/2004 è approntato ai fini
della salvaguardia di un contesto considerato nel suo insieme, e dunque nella sua unitarietà e globalità,
quale espressivo di valori naturalistico-ambientali e/o storico-culturali di particolare pregnanza e/o di
rilevante pregio estetico e percettivo, che ne fanno un “bene paesaggistico”, e dunque un quid
espressivo di identità nazionale e di valori culturali da conservare e valorizzare; ne deriva che il
vincolo non può essere considerato di per sé illegittimo solo perché esteso ad ampie porzioni di
territorio.
T.A.R. Lozio -Roma, Sezione II-quater, Sentenza 26 maggio 2025, n. 10040, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 5 del 2025, pag. 721, con note giurisprudenziali