Energia

È legittimo il diniego di proroga della valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) ex art. 25, comma 5,
del d. lgs. n. 152 del 2006, rilasciata nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n.
387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico i cui lavori non risultano ancora avviati,
motivato sulla base di sopravvenienze normative e di fatto; la relativa verifica, infatti, non può che
essere attualizzata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l’iter costruttivo,
dal momento che la v.i.a. è un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare
un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione
di un nuovo impianto tecnologico-industriale .

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 15 aprile 2025, n. 3262, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 4 del 2025, pag. 544, con note giurisprudenziali

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