Approfondimenti
EDILIZIA ED URBANISTICA: Edilizia e urbanistica – Studentato – Destinazione d’uso direzionale – Sussiste – Destinazione d’uso turistico ricettiva – Non sussiste.
La struttura adibita specificamente a residenze per studenti, cioè uno studentato, non ha una
destinazione d’uso turistico ricettiva, bensì direzionale; né tale destinazione muta sol per il fatto che
l’amministrazione abbia ritenuto – nell’esercizio della propria discrezionalità in materia – di
consentire, sia pure per un limitato periodo di tempo ed all’interno di uno spatium
temporis predefinito (coincidente con quello di minor afflusso degli studenti), un temporaneo utilizzo
delle stesse anche quali ostelli. Pertanto, allo studentato non è applicabile – neppure nei limitati
periodi nei quali sia eventualmente anche adibito ad ostello – la disciplina dell’art. 49 della l.reg.
Toscana n. 61 del 2024 (già art. 44 comma 2 della abrogata l.reg. Toscana n. 86 del 2016,), avente
ad oggetto i periodi di apertura delle “strutture ricettive” in senso proprio (ossia aventi destinazione
d’uso turistico-ricettivo), distinguendole tra annuali e stagionali; di conseguenza, la SCIA presentata
per l’esercizio di attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, sicché va rinnovata anno
per anno (1).
In motivzione, sottolinea la sezione che allo studentato non è applicabile – neppure nei limitati periodi
nei quali sia eventualmente anche adibito ad ostello – la disciplina dell’art. 49 della l.reg. Toscana n.
61 del 2024 (già art. 44 comma 2 della abrogata l.reg. Toscana n. 86 del 2016), avente ad oggetto i
periodi di apertura delle “strutture ricettive” in senso proprio (ossia aventi destinazione d’uso
turistico-ricettivo), distinguendole tra annuali e stagionali; di conseguenza, la SCIA presentata per
l’esercizio di attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, sicché va rinnovata anno per
anno.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 30 settembre 2025, n. 7628