Energia

L’annullamento giudiziale della deliberazione di Giunta regionale recante giudizio negativo di
compatibilità ambientale (n. 215/2021), ai sensi della l.r. n. 47/1998 e del d. lgs. n. 152/2006, si fonda
sulla rilevata “violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, nonché dell’art. 14-ter, comma 4,
della legge n. 241 del 1990, in quanto l’avversato parere negativo di compatibilità ambientale, reso
fuori termine, avrebbe dovuto essere espresso nella conferenza di servizi e non mediante autonomo
provvedimento, come accaduto nella specie”; ne consegue che, in esecuzione del giudicato,
l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto riconvocare la conferenza di servizi e in quella sede
verificare la compatibilità ambientale del progetto di parco eolico presentato dalla società e non
poteva prescindere dalla riconvocazione della conferenza di servizi (1).
(1) Principio consolidato in giurisprudenza. A tal proposito, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2023
n. 281, in questa Rivista, 2023, 2, I, 345; Id., Sez. IV, 22 ottobre 2018 n. 5993, in www.giustiziaamministrativa.it; Id., Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1583, in Foro amm., 2016, 4, 813; Id., Sez. V, 21 aprile
2016 n. 1589, in Red. Giuffrè amm., 2016.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 4 marzo 2025, n. 1833, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 4 pag. 549, con note giurisprudenziali

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