Approfondimenti
ENERGIA: Energia – Impianti FER – V.i.a. – Necessità – Presupposti – Impianto agrifotovoltaico – Conclusione del procedimento di v.i.a. – Termini – Perentorietà – Silenzio – Illegittimità.
È illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione statale su un’istanza di v.i.a. per l’installazione
di un impianto agrifotovoltaico; la conclusione del procedimento di v.i.a. soggiace infatti a termini
perentori ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente e non può valere a escludere
l’inadempimento all’obbligo di provvedere né il richiamo al generico criterio di priorità nella
trattazione delle istanze, di cui all’art. 8, comma 1, del codice dell’ambiente, né le asserite difficoltà
organizzative interne all’Amministrazione (1).
(1) In giurisprudenza, in questo senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2025 n. 3465, in Red. Giuffrè amm.,
2025; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 4 febbraio 2025 n. 473, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Puglia
Bari, Sez. II, 9 dicembre 2024 n. 1264, ivi; Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024 n. 9791, in Red. Giuffrè,
2025; Id., 6 dicembre 2024 n. 9777, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., 4 dicembre 2024 n. 9737, ivi. In
senso contrario, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 10 marzo 2025 n. 173, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si
afferma il seguente principio di diritto: “In virtù dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, come modificato
dal d.-l. n. 181/2023, il criterio ordinatore nella trattazione dei progetti di energia rinnovabile è quello della
maggiore potenza installata, prioritariamente rispetto al criterio cronologico e alla perentorietà dei termini
procedimentali, al fine di perseguire gli obiettivi di transizione energetica”; Id., Sez. I, 25 febbraio 2025 n.
135, in www.giustizia-amministrativa.it.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 24 luglio 2025, n. 6616, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 6 pag. 889, con note giurisprudenziali.