Responsabilità della P.A.

Qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto il danno – evento costituito dal mancato
conseguimento del bene della vita finale e non già quello per perdita di chance per la definitiva
perdita della possibilità di raggiungerlo e, dopo l’annullamento dell’atto, alla pubblica
amministrazione sia oggettivamente impedita la riedizione del potere amministrativo, in ragione del
quadro di irrisolvibile «incertezza eventistica», e, conseguentemente, della impossibilità di
formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria non può essere
accolta. (1).
La questione esaminata riguardava una richiesta di risarcimento dei danni conseguente alla
illegittimità del piano di assegnazione delle numerazioni degli LCN (logical channel numbering). In
motivazione, la sezione ha esaminato approfonditamente la nozione di perdita di chance alla luce
della più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., sez. III, ordinanza 5 settembre 2023, n.
25910; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, in Foro it., 2020, I, 187, con note di
TASSONE, LA BATTAGLIA) che la configura come danno autonomo basato sulla «incertezza
eventistica». Ha poi precisato che la domanda risarcitoria per la perdita di chance è, per l’oggetto,
ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato
raggiungimento del risultato sperato.
(1) Conformi: in parte, sulla ontologica differenza fra la domanda di risarcimento del pregiudizio
derivante dal mancato conseguimento del bene della vita e quella per perdita di chance: Cass. civ.,
sez. III, ordinanza 31 gennaio 2024, n. 2892.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione IV-ter, Sentenza 7 maggio 2025, n. 8785.

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