Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti – Gara – Consorzio stabile – Sostituzione consorziata ex art. 97 D.Lgs. n. 36/2023 – Presupposti. 2. Appalti – Gara – Cause di esclusione – Self cleaning – Motivazione -Necessità. 3. Appalti – Gara – Cause di esclusione – Misure di Self cleaning – Valutazione – Discrezionalità tecnica -Sussiste.
1. L’art. 97 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente al
consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una
causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con altro soggetto munito dei
necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le
misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara. (1).
2. Con riguardo al self-cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), anche a fronte della ricorrenza di
ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo
scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla stazione appaltante sulle
misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con
riferimento all’ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non
rilevanza dell’illecito. (2).
In motivazione la sezione ha ritenuto che il generico rinnovo della certificazione ISO 45001:2018
non poteva valere come valida forma di ravvedimento o self-cleaning, in quanto, a fronte di una grave
infrazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, la valutazione di efficacia di un sistema di
gestione ISO richiedeva di prendere in considerazione le misure adottate dall’operatore all’interno
del contesto specifico-aziendale; assumendo a riferimento quanto indicato nella Linee guida n. 6
dell’Anac di cui alla delibera n. 1293 del 2016 (poi aggiornate nel 2017) occorreva dare conto della
“adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di
curare il loro aggiornamento” (in coerenza peraltro con quanto previsto all’art. 7, comma 4, del d.lgs.
n. 231 del 2001).
In motivazione la sentenza fa riferimento a quella giurisprudenza che, nel vigore del d.lgs. 50 del
2016, ha ritenuto non fosse necessaria una motivazione esplicita in ipotesi di ammissione alla gara, a
fronte dell’astratta ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica (ex multis Cons. Stato, V, 15
febbraio 2024, n. 1516).
3. La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze che sono oggetto di
un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica. (3).
(1) Conformi: Quanto alla possibilità di sostituzione: T.a.r. per la Campania, sez. I, 4 ottobre 2024, n. 521;
T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 218.
(2) Conformi: Ex multis quanto alla doverosità della valutazione delle misure di self cleaning: Cons. Stato,
sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635; sez. III, 7 maggio 2024, n. 4111.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2024, n. 4930.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 28 ottobre 2025, n. 8353.