Energia

Ai fini dell’individuazione delle aree sulle quali poter installare impianti di fonti rinnovabili, l’art. 20,
d.lg. 8 novembre 2021, n. 199 (‘disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili’) si interpreta nel senso che, nell’ambito dell’art. 20,
comma 8, la lettera c-ter) e la lettera c-quater) si pongono in termini di completa autonomia o
alternatività e non in termini di concorrenza necessaria; infatti la lett. c-quater), nel fare ‘salvo quanto
previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter’ attribuisce alla lett. c-ter) – come pure alle lettere a), b), c)
– natura speciale laddove la lettera c-quater) assume carattere residuale e generale rispetto alla prima.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 11 febbraio 2026, n. 1099.

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