Approfondimenti
EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Edilizia e urbanistica — C.i.l.a. — Poteri del comune — Annullamento d’ufficio — Esclusione 2. Giustizia amministrativa — Regolamento edilizio tipo — Applicazione in sentenza — Integrazione del provvedimento impugnato — Esclusione — Principio “iura novit curia”.
1. L’istituto della comunicazione di inizio lavori asseverata (cosiddetta c.i.l.a.) non contempla
alcuna attività di controllo che sia espressione dei poteri inibitori e di secondo grado, previsti
invece per la s.c.i.a.; di conseguenza, in coerenza anche con il principio di legalità, non sono
ammessi provvedimenti di secondo grado, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di
dichiarare l’inefficacia della c.i.l.a. quando essa sia utilizzata per interventi soggetti invece a
s.c.i.a. o a permesso di costruire .
2. La circostanza che il giudice, per la definizione di un intervento, abbia richiamato l’intesa
governo-regioni sul regolamento edilizio-tipo, non menzionata nel provvedimento impugnato,
non comporta un’integrazione della motivazione di tale provvedimento, ma costituisce
attuazione del principio iura novit curia.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 17 luglio 2025, n. 6322, in Foro Italiano, n. 10, Parte Terza, pag. 440, con nota di richiami.