Autotutela, Procedimento Amministrativo

Va dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt.
3, 9 e 97 Cost. – dell’art. 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, nella
parte in cui stabilisce, in via generale, il termine finale di un anno (dal momento di adozione dell’atto
invalido) per l’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di annullamento di ufficio di
provvedimenti ampliativi illegittimi, e dunque anche con riferimento alle autorizzazioni che
riguardano l’interesse culturale, nonostante il suo preminente rilievo costituzionale, poiché l’interesse
culturale trova adeguata tutela nel procedimento di primo grado e il potere di riesame è diverso da
quello di cui è espressione il provvedimento oggetto di annullamento.
Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi
i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale
è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale
(art. 98 Cost.). Dal passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma
che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo
il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella
misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a
tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi
pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede,
l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici
coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto
al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo
esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle
previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane
dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si
esaurisce quel potere.

Corte Costituzionale – Sentenza 26 giugno 2025, n. 88:
– in Urbanistica e Appalti n. 6 del 2025, pag. 733, con commento di G. Manfredi “Annullamento
d’ufficio, esaurimento del potere, Costituzione”, pag. 738;
– in Giurisprudenza Italiana n. 12 del 2025, pag. 2597, con commento di G. Serra: “Legittimità
costituzionale del termine decadenziale fisso per l’annullamento d’ufficio”;

– in Foro Italiano n. 1 del 2026, Parte Prima, pag. 85, con nota di richiami.

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