Edilizia ed Urbanistica

Va dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, l. reg. Liguria 7 febbraio 2008, n.
1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina
e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come
sostituito dall’art. 2, comma 4, l. reg. Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli
alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva
negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», nella parte in cui
non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad
albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione
della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza
economico-produttiva della struttura ricettiva. Le norme contestate sono irragionevoli perché rendono
quasi impossibile rimuovere il vincolo alberghiero e non considerano le difficoltà economiche
dell’impresa. Questa disciplina regionale rischia di danneggiare interessi pubblici importanti e di
scoraggiare gli imprenditori dall’investire nel settore ricettivo.

Corte Costituzionale – Sentenza 7 ottobre 2025, n. 143, in Foro Italiano n. 1 del 2026, Parte Prima, pag. 42, con nota di richiami

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