Appalti

1. L’art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non contempla (più) tra le cause di esclusione automatica,
una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs.
n. 50 del 2016. La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini
dell’integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle sole
condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, verificandosi la situazione di cui allo stesso art. 98, comma
3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia
fornito “informazioni false” suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
Nel caso di specie, la concorrente dichiarava sia nella documentazione amministrativa, come
“requisito di capacità tecnico-professionale”, sia nell’offerta tecnica, “come elemento significativo
della propria capacità di realizzare la prestazione”, lo svolgimento del “Servizio di manutenzione
ordinaria opere a verde stradale” in favore di altra committente. A sostegno di tale dichiarazione,
produceva copia del certificato di ultimazione dei lavori. Nell’ambito dell’attività di verifica circa il
possesso dei requisiti, il suddetto certificato di ultimazione lavori veniva disconosciuto dalla
committente originaria sicché tale circostanza risultava, ad avviso della stazione appaltante,
sussumibile nella causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023
quale illecito professionale grave e, in forza dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023,
rilevando altresì ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 36 del 2023. In motivazione il
Consiglio di Stato ha precisato che il senso di tale, pur imperfetto, richiamo era reso esplicito dal
collegamento che l’amministrazione aveva fatto tra l’art. 94, comma 5, lett. e) e l’art. 96, comma 15,
al fine di sottolineare la rilevanza della presentazione di falsa dichiarazione e falsa documentazione
nella procedura di gara, tale da imporre alla stazione appaltante, quale inevitabile conseguenza, la
segnalazione all’Anac.
Cfr quanto alla riconducibilità delle informazioni false o fuorvianti all’illecito professionale, ai sensi
dell’art. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023 e, quindi, tra le cause di esclusione non
automatica di cui all’art. 95, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023, con conseguente obbligo
per l’operatore di dichiarare in sede di presentazione dell’offerta tutte le vicende professionali idonee
ad incidere sull’affidabilità: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589; quanto alla tipizzazione
dell’illecito professionale nel d.lgs. 36 del 2023, al contrario della disciplina recata dall’art. 80 comma
5, lett. c) d.lgs. 36/2023: Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635.
2. In presenza di una falsa dichiarazione i profili soggettivi dell’illecito professionale dell’operatore
economico rilevano se ritenuti tali da comprometterne l’affidabilità o l’integrità nei rapporti con la
stazione appaltante, mentre la condizione soggettiva, di dolo o colpa grave dell’operatore
economico, è autonomamente rilevante soltanto ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico da
parte dell’ANAC, all’esito del procedimento che l’Autorità deve condurre dopo la segnalazione
effettuata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 96, comma 15, 31 marzo 2023, n. 36.
Cfr. quanto alla rilevanza delle informazioni false o fuorvianti nel vigore del d.lgs. 50 del 2016 Ad.
Plen., 28 agosto 2020, n. 16 e la costante giurisprudenza successiva.
3. In materia di appalti, della falsità commessa dal dipendente della società offerente in sede di
presentazione dell’offerta ne risponde la medesima società, in applicazione dell’art. 2049 c.c., in
quanto ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto
e l’esecuzione delle incombenze affidategli – costituente il presupposto per la configurabilità di tale
responsabilità – occorre che la sua condotta costituisca il “normale sviluppo” dell’esercizio delle
mansioni assegnate dal preponente – cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione
di “sequenze ed eventi connessi all’ordinario espletamento” delle stesse – e non è escluso dalla
degenerazione o dall’eccesso nel loro esercizio, determinati dall’abuso della posizione ricoperta o
dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla
violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. (1).
(1) Conformi: quanto alla responsabilità per l’illecito commesso dal preposto: Cass. civ, sez. III, ord. 5 febbraio
2025, n. 2851 e precedenti ivi citati.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 27 agosto 2025, n. 7117

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