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EDILIZA ED URBANISTICA: Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 – Istanza di sanatoria parziale in relazione a singole parti autonomamente considerate – Esclusione – Ragioni.
Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in
materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento”
deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria
parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a
singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari
elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in
sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi
integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36
T.U. Edilizia. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di
selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria,
operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta
«doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente
ordinanza di demolizione).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9220; 30 agosto 2023, n. 8067; 10 luglio 2023, n. 6726;
2 luglio 2018, n. 4033.
T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, Sentenza 29 maggio 2025, n. 940