Appalti

1. La nullità del provvedimento amministrativo per violazione e/o elusione del giudicato ex art. 21-
septies della l. n. 241/1990 viene in rilievo ogni qualvolta l’amministrazione, nella riedizione di un
potere già oggetto di una sentenza di annullamento del giudice amministrativo, si ridetermini in
contrasto o, comunque, aggirando l’effetto conformativo promanante dalla motivazione contenuta
nella precedente pronuncia giurisdizionale.
2. Un nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione, a seguito di un precedente giudicato di
annullamento, può essere considerato violativo e/o elusivo del giudicato soltanto nei casi in cui dal
precedente dictum giurisdizionale derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, cosicché il
suo contenuto sia integralmente desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza, con la
conseguenza che la verifica della sussistenza del vizio comportante la nullità della nuova
determinazione amministrativa implichi lo stretto riscontro sulla presenza, o meno, di difformità
specifiche dell’atto contestato rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente al contenuto
della pronuncia giudiziale da eseguire..
3. Affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o di elusione del giudicato, non è sufficiente che la
nuova azione amministrativa posta in essere alteri l’assetto degli interessi definito in precedenza in
sede giurisdizionale, essendo piuttosto necessario che l’amministrazione eserciti la medesima potestà
pubblicistica, già in precedenza illegittimamente esercitata, in contrasto con il contenuto precettivo
del giudicato amministrativo o, comunque, mediante il tentativo di conseguire il medesimo risultato
con un’azione connotata dallo sviamento del dictum giudiziale. (1).
4. È facoltà della parte quella di incardinare, in alternativa, un unico ricorso in sede di ottemperanza,
proponendo cumulativamente la domanda di nullità e quella di annullamento, quest’ultima per vizi
di legittimità nuovi e autonomi degli atti gravati, ovvero due distinti giudizi, uno di ottemperanza e
uno di legittimità. (2).
5. Il fatto che la delibazione della nullità degli atti amministrativi per violazione e/o elusione del
giudicato sia stata riservata al giudice dell’ottemperanza si sposa con la peculiare natura di tale
tipologia di giudizio rispetto a quello di legittimità, in quanto il primo è diretto alla verifica, in
concreto, del rispetto da parte dell’amministrazione soccombente dell’obbligazione nascente dal
precedente giudicato, assicurando al privato l’ottenimento effettivo dell’utilità riconosciutagli dal
giudice della cognizione.
6. Il perimetro del giudicato e i relativi effetti, anche conformativi in capo all’amministrazione, sono
individuati sulla base del petitum oggetto della controversia di cognizione e, dunque, del
provvedimento ivi impugnato, e degli stessi vizi in quella sede fatti valere. (3).
7. Nelle gare pubbliche la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica
dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa
di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione
appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnicodiscrezionale riservato alla pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede
giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato,
renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. (4).
8. Sussiste il vizio di elusione del giudicato allorquando, rinnovando il giudizio di verifica della
congruità dell’offerta a seguito della pronuncia di annullamento, l’amministrazione non abbia tenuto
conto di talune voci di costo che, in quanto indicate in sede di offerta e riportate anche nella
precedente pronuncia, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione (e di specifico computo) ai fini
dell’esito di tale giudizio. Trattasi, invero, di un’omessa considerazione di talune voci di costo la
quale, pur afferendo ad un procedimento – quale è quello di verifica della congruità dell’offerta –
contrassegnato da profili di discrezionalità tecnica, non si colloca al di fuori dello spazio coperto
dalla sentenza da ottemperare ma ne elude precise statuizioni, non venendo in rilievo nuovi vizi che,
in quanto espressione di un margine discrezionale residuante in capo alla p.a. procedente a seguito
della prima pronuncia di annullamento, sarebbero stati censurabili, se del caso, in via cognitoriaimpugnatoria.
(1) Conformi: T.A.R. Sicilia, sez. III, 22 aprile 2025, n. 1302; Cons. Stato, sez. VII, 16 ottobre 2024, n. 8307.
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2.
(3) Conformi: Cons Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7919.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 30.

TAR Sicilia – Catania, Sezione Terza, Sentenza 12 settembre 2025 n. 2645

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