Antimafia, Appalti

1. In materia di concessione di servizi il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso
stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo
all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità
della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Pertanto, ai fini della verifica della
conformità dell’offerta alla lex specialis di gara, prima ancora che della verifica di congruità della
stessa, è corretto l’operato della stazione appaltante che prenda in esame anche il PEF. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha in primo luogo precisato al riguardo che nelle concessioni di
servizi che si articolano nell’espletamento di diverse prestazioni per diversi anni di affidamento, la
sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente dal PEF che si accompagna alla sintetica
enunciazione di una percentuale di ribasso delle tariffe (o corrispettivi) posti a base di gara; ha dunque
ritenuto che l’offerta dell’appellante, aggiudicatario della gara, non fosse conforme alla lex specialis
di gara, come interpretata dalla precedente sentenza Cons. Stato, sez. V, n. 4089/2023, in quanto –
relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio
di Roma Capitale – dal PEF presentato dal medesimo operatore economico e inserito snella busta C,
cioè nella busta economica, nonché nell’allegata relazione di congruità, si evinceva che l’operatore
aveva esplicitato che il ribasso unico offerto nella misura percentuale (indicata nel modulo
predisposto dalla stazione appaltante) non sarebbe stato applicato agli interventi sulle aree inferiori
ai 50 mq, in senso difforme da quanto ritenuto nel precedente giudicato amministrativo; da qui la
correttezza del successivo operato della stazione appaltante, che nel conformarsi a tale giudicato,
aveva escluso l’aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che, anche a voler ipotizzare
la sostenibilità complessiva dell’offerta con applicazione del ribasso a tutte le voci dei corrispettivi
(e conseguente riduzione dei ricavi stimati), sarebbe stato necessario manipolare elementi essenziali
dell’offerta (quali quelli che costituiscono il modello tariffario applicato al pubblico servizio oggetto
di concessione), così dando luogo ad una modifica dell’offerta non consentita nella fase di riapertura
del procedimento.
2. La sentenza di annullamento dell’aggiudicazione per anomalia dell’offerta non opera come
sopravvenienza atta a giustificare la rimodulazione dell’offerta e comunque, nella fase di rinnovo del
giudizio di anomalia, l’entità dell’offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola
dell’immodificabilità dell’offerta. (2).
3. In tema di concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade è legittima la scelta della
stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il
ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’ente concedente la facoltà di
pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori
del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali
aumenti dei premi assicurativi).
In motivazione, la Sezione ha al riguardo disatteso la censura formulata da parte appellante secondo
cui vi sarebbe stato l’obbligo di riedizione della gara da parte della stazione appaltante in ragione
della sopravvenuta risposta a un quesito giuridico n. 2753 del 21 giugno 2024 resa dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo il quale nell’affidamento del servizio analogo a quello in esame
“la competizione non può che riguardare esclusivamente l’elemento qualitativo dell’offerta” con
l’esclusione dunque del prezzo. E tanto, poiché la determinazione delle tariffe non pertiene alla
stazione appaltante o all’ente concedente, ma ai rapporti negoziali terzi sussistenti fra il privato e
compagnia assicurativa”.
4. La ricevibilità, totale o parziale, del ricorso di primo grado, essendo questione pregiudiziale
rilevabile d’ufficio, può essere rilevata anche dal giudice di appello, senza necessità di appello
incidentale o di riproposizione ex art. 101 c.p.a., dovendo escludersi la formazione del giudicato
implicito su tale profilo. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2024, n. 6422 ed altre precedenti ivi richiamate.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V,14 aprile 2020, n. 2383; 28 febbraio 2020, n. 1449; 8 gennaio 2019, n. 171
(3) Conformi: Ex multis Ad. Plen, 26 aprile 2018, n. 4.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 27 agosto 2025, n. 7120

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