Ambiente

1. Deve essere riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad agire avverso gli atti autorizzatori di un
impianto di trattamento di rifiuti anche al comune limitrofo, quale ente esponenziale della collettività
stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio
territorio, non essendo al riguardo necessaria la prova di una concreta pericolosità dell’impianto,
stante la sufficienza della prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale
collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dell’opera da realizzare.
2. Una Valutazione di Impatto Ambientale negativa preclude il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’Autorizzazione Integrata Ambientale
anche in presenza di una Valutazione di Impatto Ambientale positiva, poiché solo l’A.I.A. è, di per
sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.I.A.
e l’A.I.A. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi.
3. Il procedimento scandito dall’art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice
dell’ambiente), ha ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla
realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento
“unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito
della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun
ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori
necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti, emessi all’esito dei
procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro
autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi.
4. La circostanza che sia conclusa la conferenza di servizi ex art. 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), con il rilascio della V.I.A., non comporta il rilascio del
P.A.U.R. Infatti affinché la conferenza di servizi possa valere come provvedimento autorizzatorio
unico regionale, deve concludersi con una determinazione motivata che deve recare in allegato non
solo la relazione finale della conferenza di servizi e il provvedimento di V.I.A. ma anche le
autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Pertanto,
ove nelle more del rilascio del P.A.U.R., comprensivo dell’A.I.A., sia intervenuta una proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area interessata dall’intervento, devono applicarsi le
misure di salvaguardia di cui all’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(codice dei beni culturali e del paesaggio), con conseguente immodificabilità dell’area oggetto di
protezione, ai sensi dell’art. 146, comma 1 del citato decreto legislativo. Pertanto, a decorrere dalla
data di adozione della proposta, e fino all’emanazione dell’eventuale decreto, l’amministrazione è
obbligata a sospendere ogni determinazione in ordine ai progetti che risultino in contrasto con le
relative previsioni, operando immediatamente il principio di “doppia conformità” strumentale,
dovendo ogni intervento risultare conforme agli strumenti vigenti e alle previsioni medio tempore
adottate.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 10 febbraio 2025, n. 1071, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 3 del 2025, pag. 378

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