Approfondimenti
APPALTI – ACCESSO ATTI: Appalti –Accesso agli atti -Gara -Sopralluogo -Nominativi delle imprese che hanno svolto i sopralluoghi -Inacessibilità -Ragioni.
In qualsiasi appalto di servizi – o anche di forniture che preveda consegne periodiche – il gestore
uscente gode di vantaggi di fatto rispetto a tutti gli altri competitors, sia in termini di conoscenza dei
dettagli dell’appalto (il che gli consente di formulare un’offerta tecnica sempre più affinata e/o
un’offerta economica più “informata”), sia in termini di possibile individuazione dei concorrenti che
parteciperanno alla nuova gara. Ma questi sono per l’appunto vantaggi di fatto non eliminabili (in
quanto l’unico modo per eliderne qualsiasi potenziale rilevanza consisterebbe nel divieto per il gestore
uscente di partecipare alla nuova gara e persino di assumere la veste di subappaltatore del nuovo
gestore) e non addebitabili alla stazione appaltante, la quale, (…), deve solo fare in modo che questi
vantaggi non siano in qualche modo prodotti dalle modalità di redazione e pubblicazione degli atti
indittivi (…). Con riguardo al sopralluogo, dunque, il R.U.P. o il funzionario a ciò delegato, nei casi
in cui la presenza del gestore uscente sia in qualche modo necessitata, devono fare in modo che l’O.E.
interessato non riveli il proprio nominativo al gestore uscente e, soprattutto, una volta ultimati i
sopralluoghi non devono rivelare i nominativi delle imprese che hanno svolto i sopralluoghi stessi.
T.A.R. Marche -Sezione Prima –Sentenza 28 marzo 2025, n. 227, in Urbanistica ed Appalti n. 5/2025, pag. 643, con commento di L. A Bongiorno: “L’anonimato dei
concorrenti: un equilibrio “precario” tra eccesso atti e attività di sopralluogo”, pag. 646