Approfondimenti
AMBIENTE -INQUINAMENTO: 1. Ambiente – Società — Società di capitali — Gestione dei rifiuti — Responsabile dell’inquinamento — Immedesimazione organica — Responsabilità (esclusiva o concorrente) degli amministratori — Presupposti. 2. Ambiente – Società — Società di capitali — Responsabilità degli amministratori per danno diretto a terzi — Elementi dell’illecito aquiliano — Onere della prova — Fattispecie. 3. Ambiente – Prescrizione e decadenza — Prescrizione — Illecito ambientale — Nuova posizione di garanzia — Cessazione della permanenza — Esclusione.
1. In tema di gestione dei rifiuti, qualora l’area in cui è realizzata la discarica appartenga ad una società di capitali, il responsabile dell’inquinamento (su cui grava l’obbligo di attivare la procedura di bonifica e di messa in sicurezza) si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con la società stessa, salvo che l’amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbia contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento agendo, per così dire, quale inquinatore diretto. 2. Dal combinato disposto degli art. 2476, comma 7, e 2395 c.c. si ricava che, ai fini della integrazione di una fattispecie di responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori per danno diretto a terzi occorre provare la ricorrenza quanto meno dell’elemento soggettivo della colpa, oltre a tutti gli altri elementi che compongono l’illecito aquiliano; ne consegue che, anche con riferimento ai doveri ambientali, affinché si possa ipotizzare una concorrente responsabilità degli amministratori della società proprietaria del sito inquinato, l’amministrazione pubblica deve compiere uno sforzo probatorio aggiuntivo e ulteriore, diretto a dimostrare che: a) la condotta delle persone fisiche amministratrici abbia aggiunto un sovrappiù di efficienza causale, tale da aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento, oltre che l’imputabilità di tale anomalo contegno quanto meno alla colpa del singolo amministratore; ovvero che: b) sia possibile accertare l’uso distorto dello schema societario (secondo il parametro dell’abuso della personalità giuridica) . 3. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la permanenza dell’illecito in materia ambientale non cessa al subentrare di una nuova posizione di garanzia in luogo della precedente.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 5 marzo 2025, n. 1882, in Foro Italiano n. 9 del 2025, Parte Terza, 390, con nota di richiami e commento di Nicola De Luca: “<<Chi inquina paga>>: ma se non paga, “chi” paga? Non gli amministratori, né i soci della società (salvo eccezioni)”, pag. 406