Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti -Gara– Offerte anomale – Calcolo della soglia di anomalia – Principio di invarianza delle sopravvenienze – Principio dell’effettività della tutela giurisdizionale -Rettifica – Ammissibilità Limiti: fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione. 2. Appalti – Ribasso sull’importo a base d’asta ma con costi di manodopera al rialzo – Indice di anomalia – Limiti: effettiva e concreta incidenza sulla remuneratività dell’offerta.
1. Il c.d. principio di invarianza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia delle
offerte, introdotto al fine di evitare impugnazioni strumentali alla surrettizia alterazione della media
dei ribassi offerti, mediante l’esclusione o riammissione di concorrenti, deve essere coniugato con
il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza, fino all’adozione del
provvedimento di aggiudicazione, la soglia può essere oggetto di rettifica, potendosi tenere conto
dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte
invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse, purché le iniziative
giurisdizionali non denotino un mero intento speculativo. (1).
2. L’offerta che contenga un ribasso sull’importo a base d’asta e, contestualmente, indichi maggiori
costi di manodopera non può presumersi di per sé anomala, essendo necessario che la proposta in
aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di
incidere sulla remuneratività dell’offerta, ossia sul suo complessivo equilibrio economico, andando
ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto. (2).
Confermando la decisione di primo grado (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 22 luglio 2024, n.
2642) il Collegio ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione di un operatore economico, la cui offerta
era stata ritenuta anomala solo perché contenente una indicazione di costi della manodopera
superiore a quanto stimato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, malgrado la ridotta entità
dello scostamento e la sua obiettiva inidoneità ad incidere, di per sé, sulla economicità dell’offerta.
(1) Conformi: Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza 30
magigo 2025, n. 77 (oggetto della News UM n. 49 dell’11 giugno 2025), ha evidenziato come il principio di
invarianza della soglia operi «solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino quel
momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell’esclusione dalla gara di
imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di
imprese illegittimamente escluse. In questo modo, l’obiettivo di conferire stabilità all’esito dell’appalto trova
un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del
confronto competitivo tra gli operatori economici causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla
procedura, così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa».
Nella giurisprudenza amministrativa, in termini: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319; 31 ottobre
2022, n. 9381; 23 maggio 2022, n. 4056.
(2) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. V, 11 giugno 2024, n. 703, T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 21 maggio
2024, n. 273.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 14 luglio 2025, n. 552