Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti – Risarcimento danni – Per mancata stipula del contratto – Illecito istantaneo con effetti permanenti -Immediata decorrenza del termine per la proposizione della domanda risarcitoria. 2. Responsabilità della P.A. per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche -Natura: responsabilità da fatto illecito -Valutazione della condotta del privato necessità.
1. Il comportamento della P.A. ingiustamente ostativo alla stipula del contratto integra un illecito
istantaneo ad effetti permanenti, onde dal momento del suo verificarsi decorre il termine di 120 giorni
stabilito dall’art. 30, comma 3, c.p.a. per la proposizione in giudizio della domanda
2. La responsabilità in cui incorre l’amministrazione per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche è
inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito, sia pure con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla
sua collocazione ordinamentale nei rapporti intersoggettivi; nell’esame della domanda di risarcimento
dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica deve essere in ogni caso valutata
la condotta del privato, nel senso che questi non può ottenere il risarcimento se non ha attivato tutti
gli strumenti a sua disposizione, procedimentali o processuali, volti a prevenirlo o a rimuoverlo.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 12 settembre 2025, n. 2048, in Rivista Trimestrale degli Appalti n. 2 del 2025, pag. 117, con commento di G. Biasutti: “Rilevanza delle sopravvenienze fattuali post aggiudicazione e responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione”, pag. 121