Approfondimenti
ENERGIA: 1. -Energia -Procedimento autorizzativo ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 -Impianti agrivoltaici ricadenti in aree idonee art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 -Avvio del procedimento di riconoscimento di Aree agricole di pregio ex L.R. n. 17/2022 -Automatica sospensione del procedimento autorizzativo -Non sussiste. 2. -Energia -Procedimento autorizzativo ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 -Ordine motivato di non effettuare i lavori entro il termine di 30 gg. -Inderogabilità. 3. -Energia -Procedimento autorizzativo ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 -Impianti agrivoltaici ricadenti in Aree agricole di pregio ex L.R. n. 17/2022 -Valutazione della compatibilità in concreto -Necessità. 4. -Energia -Procedimento autorizzativo ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 -Impianti agrivoltaici ricadenti in aree idonee art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 -Ostacoli generali ed astratti non previsti dal Legislatore statale -Illegittimità -Ragioni. 5. -Energia -Procedimento autorizzativo ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 -Impianti agrivoltaici ricadenti in aree idonee art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 ma in Aree agricole di pregio ex L.R. n. 17/2022 -Diniego -Compiuta istruttoria e motivazione rafforzata -Necessità.
1. Il Comune ha quindi inibito la realizzabilità di entrambi gli interventi perché venuti a ricadere in
ambiti individuati e perimetrati dalla Città Metropolitana di Venezia come aree agricole di pregio, e
questo sul presupposto che a monte non potesse decorrere il termine di 30 gg. fissato dall’art. 6 del
D.Lgs. n. 28/2011, dovendo, l’istruttoria delle due p.a.s., ritenersi sospesa ex lege (ai sensi del cit. art.
8 della L.R. n. 17/2022) in attesa della definizione del procedimento provinciale di riconoscimento
delle aree agricole di pregio. […]
Sennonché il Comune, nelle fattispecie qui in esame, non avrebbe potuto considerare le istruttorie
delle p.a.s. automaticamente sospese per l’assorbente ragione che gli impianti “Fossalta 1” e “Fossalta
2” ricadono entrambi in aree da ritenersi idonee ex lege, per le quali il comma 2° del citato art. 8
esclude espressamente l’applicazione del regime di salvaguardia. Quest’ultima in tanto opera
sospendendo l’istruttoria delle istanze a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di
riconoscimento quali aree agricole di pregio in quanto non si tratti di aree che la legislazione vigente
già individua come aree idonee: recita infatti la citata norma che: “2. Nelle more della definizione del
procedimento di cui all’articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al
comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina
vigente”. E nei casi all’attenzione del Tribunale le aree de quibus rientravano (e rientrano) nel
paradigma normativo della lett. c-quater, del comma 8°, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021,
delineante un’autonoma ipotesi di aree idonee ex lege in quelle non ricomprese nel perimetro di 500
mt. (per gli impianti fotovoltaici) da beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (per
l’autonomia dell’ipotesi sub lett. c-quater vedasi la pronuncia di questo Tribunale n. 663/2025).
Venendo in considerazione delle aree idonee ai sensi del citato comma 8°, lett. c-quater, dell’art. 20
della L n. 199/2021, non vi era possibilità per il Comune di ritenere che l’istruttoria delle due p.a.s.
fosse sospesa in salvaguardia a seguito dell’avvio, da parte della Città Metropolitana di Venezia in
data 9.3.2023, del procedimento di riconoscimento delle a.a.p.. Sotto questi aspetti i divieti finali
violano dunque, anzitutto, le disposizioni di salvaguardia di cui all’art. 8 della L.R. n. 28/2011 assunte
a loro presupposto, in combinato disposto con l’art. 20, comma 8°, del D.Lgs. n. 199/2021.
2. il comma 4° dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 onerava espressamente l’Amministrazione di
rappresentare, entro il detto termine di 30 gg., un chiaro ordine motivato di non effettuare i lavori,
che stando agli atti depositati in giudizio non è tempestivamente intervenuto. […]
Giova infatti ricordare che, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la procedura
abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011 è ascrivibile al genus della denuncia
di inizio attività (d.i.a.), ora segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), e conseguentemente il
titolo abilitativo finale va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (cfr.
C.d.S., IV sezione, n. 130/2023, che richiama il precedente sempre della quarta sezione n. 5715/2018).
A questo atto privato, cui la legge riconnette l’effetto di rendere lecita l’attività in questione, il
Comune ha frapposto un incompatibile divieto di segno diametralmente opposto, che non essendo
nemmeno espressione di autotutela atipica nei confronti del titolo di fonte privata -limitandosi a
vietare le iniziative per la mera localizzazione degli impianti in aree agricole di pregio-, cade
inesorabilmente sotto le prospettate censure di violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, e di
carenza e sviamento di potere.
3. i provvedimenti di divieto qui contestati hanno inibito le due iniziative per la semplice circostanza
che sono venute a ricadere, peraltro a seguito della perimetrazione delle aree agricole di pregio
sopravvenuta alla formazione del titolo autorizzativo, in uno di questi ambiti del territorio comunale,
omettendo completamente di esaminare nel dettaglio le singole iniziative, la tipologia di tecnologia
da esse prevista, e soprattutto la compatibilità in concreto rispetto all’area agricola di pregio pur
tardivamente individuata dalla Città Metropolitana di Venezia (anche rispetto alla tempistica prevista
dal comb.disp. degli artt. 5 e 8 della L.R. n. 17/2022).
4. La tesi non è persuasiva e l’imposizione del divieto generale ed assoluto che il Comune ha frapposto
alla ricorrente si pone frontalmente in contrasto e con la legislazione statale e con quella regionale
vigenti, frustrando gli stessi obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati in sede euro-unitaria
(vista la stessa portata dei due impianti).
E infatti il Collegio ha già rilevato che l’area che ospita le iniziative della ricorrente rientra tra quelle
che il Legislatore statale considera idonee ad ospitare impianti a fonti rinnovabili (ai sensi dell’art.
20, comma 8°, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021). E in relazione ad aree idonee ex
lege l’Amministrazione non può frapporre ostacoli generali ed astratti non previsti dal Legislatore
statale. Il principio, fissato nei confronti dell’Amministrazione regionale e a maggior ragione valevole
per quelle locali, si trova espresso (tra l’altro) in una recente pronuncia del Consiglio di Stato per cui
sussiste “l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla
realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e
di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei
“principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee
all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto
ambientale […]” (C.d.S. n. 466/2025).
Anche la Corte costituzionale ha da tempo chiarito la rilevanza della legislazione statale in materia,
che funge da normativa di principio vincolante per le Amministrazioni locali, palesando la centralità
delle previsioni contenute nel comma 8° del citato D.Lgs. n. 199/2021 e così del catalogo delle aree
idonee tra cui quelle della lett. c-quater . È stato infatti chiarito che “l’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n.
199 del 2021 si colloca nel nuovo sistema – introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 199 del 2021 – di
individuazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Con
esso, il legislatore statale ha inteso superare il sistema dettato dall’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e dal
conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), contenenti i principi e i criteri di
individuazione delle aree non idonee.
Le Regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree “idonee” all’ installazione degli
impianti, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti
dal comma 1 del citato art. 20, tuttora non adottati. Inoltre, l’individuazione delle aree idonee dovrà
avvenire non più in sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in relazione a
quelle non idonee, bensì “con legge” regionale, secondo quanto precisato dal comma 4 (primo
periodo) dello stesso art. 20.
Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell’art. 20 funge da disposizione transitoria,
prevedendo che “[n]elle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle
modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1”, sono considerate idonee le aree elencate dalle
lettere a) e seguenti dello stesso comma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, “le aree che
non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo
decreto” (cfr. Corte Cost., 7 giugno 2024 n. 103, § n. 2.1.4., che richiama le precedenti sentenze 3
aprile 2023 n. 58 e 23 febbraio 2023 n. 27).
La sentenza del C.d.S. n. 6160/2025 ha pure precisato che, nel rispetto del principio di competenza,
e in ossequio alla doppia prospettiva della leale collaborazione fra i differenti livelli di governo e di
evitare le antinomie fra le diverse discipline, il legittimo esercizio dei poteri di governo del territorio
“potrà avvenire soltanto nel rispetto e nella cornice dei principi e delle norme della disciplina vigente
in materia, contenuta nel d.lgs. n. 199/2021 e, in particolare, nell’art. 20, e, dunque, in linea generale,
facendo in modo che le decisioni di regolazione regionale siano «motivate dall’» e «tengano conto
dell’»esigenza di governo del territorio regionale, non abbiano un effetto espulsivo e costituiscano
una disciplina cedevole una volta che siano stati determinati ai sensi dell’art. 20, comma 1, i principi
e i criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee, qualora
quanto stabilito in sede di pianificazione possa porsi, ipoteticamente, in contrasto con essi”.
5. Invece sotto la connessa angolatura del dovere di motivazione all’esito di una compiuta istruttoria,
si richiede comunque una motivazione rafforzata delle ragioni che eventualmente ostino alla
previsione di tali impianti in aree idonee ex lege, motivazione che nel caso in esame risulta del tutto
assente, non emergendo nemmeno alcuna valutazione in ordine alla tipologia agro-voltaica prescelta
dalla ricorrente. Tutto ciò in spregio al principio già fissato da questo Tribunale secondo cui “l’area
agricola di pregio è un’area rispetto alla quale vi è solo una presunzione di non idoneità alla
realizzazione di impianti fotovoltaici discendente dalla legge regionale, che non basta a radicare
l’interesse ad agire delle ricorrenti trattandosi di una presunzione relativa, insuscettibile di tradursi
in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti FER. Ciò è dimostrato dal tenore dell’art.
4, comma 1°, della L.R. n. 17/2022 […] è dunque solo in sede autorizzatoria che potranno essere
verificati e valutati gli effetti dell’individuazione dell’area delle società ricorrenti come “agricola di
pregio” in relazione alle peculiarità del progetto presentato dal proponente, non sussistendo, in base
alla mera presunzione di non idoneità, un’astratta preclusione e/o limitazione alla realizzazione degli
impianti fotovoltaici. […] “l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude
che le amministrazioni, nell’ambito degli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle
istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER, siano necessariamente tenute ad
apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle
classificate come non idonee […] giova evidenziare che la localizzazione di un impianto FER in
un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso
dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia
compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei
beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi
di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo
2 del d.m. del 21 giugno 2024. […] la localizzazione dell’impianto all’interno di un sito ritenuto non
idoneo non costituisce mai ragione di per sé sufficiente a precludere in radice la realizzazione del
progetto proposto dall’operatore economico istante (T.A.R. Veneto, n. 1093/2025, che richiama
T.A.R. Lazio, nn. 9271, 9165 e 9161 del 2025, pronunciatesi sulla legittimità del D.M. 21.6.2024
attuativo dell’art. 20, commi 1° e 4°, del D.Lgs. n. 199/2021).
TAR Veneto, Sezione Quarta, Sentenza 2 ottobre 2025 n. 1775, in Guida al Diritto n. 42 del 2025, pag. 30