Appalti

1. Nei casi di ricorsi reciprocamente escludenti, il giudice amministrativo deve esaminare sia il ricorso
principale che quello incidentale, applicando il principio del diritto a un “ricorso effettivo” come
richiesto dal diritto UE. Anche se il ricorso incidentale viene accolto, il ricorso principale va
comunque scrutinato nel merito per garantire la piena tutela giurisdizionale delle parti coinvolte.
2. Nelle gare d’appalto, l’ammissione del soccorso istruttorio è legittima se volta a verificare elementi
legati ai requisiti generali di partecipazione, quale la conformità agli obblighi di assunzione dei
disabili ai sensi della L. n. 68 del 1999. La valutazione dell’adeguatezza della documentazione
presentata in sede di soccorso istruttorio deve fondarsi sulla completezza e attualità delle dichiarazioni
fornite dall’impresa partecipante.
3. La verifica dell’anomalia dell’offerta in sede di gara pubblica deve basarsi su una valutazione
complessiva e sintetica, senza una parcellizzazione eccessiva delle singole voci di costo. Inoltre, il
giudizio di non anomalia può essere motivato anche per relationem, rinviando alle risultanze
procedimentali e alle giustificazioni fornite dall’impresa, a condizione che non emergano manifeste e
macroscopiche erroneità od irragionevolezze.
4. Qualora dopo la presentazione delle offerte, ma ancor prima della verifica di anomalia, sopravviene
un nuovo contratto collettivo di settore che dispone un aumento dei minimi salariali, ai fini della
verifica di anomalia, ed in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro,
non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 16 dicembre 2024 n. 10107, in Giurisprudenza Italina, n. 8-9 del 2025, pag. 1861, con commento di G. Franchina: “Verifica di anomalia: rilevanti anche i nuovi minimi salariali del CCNL, seppur non ancora vigenti”

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