Appalti

1. Ha un astratto titolo a impugnare l’affidamento non preceduto da gara colui che è operatore del
settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 97 cod. proc. amm. l’intervento in appello è consentito a chi «vi ha interesse»;
l’interesse legittimante l’intervento può coincidere anche con un interesse di mero fatto.
3. Il festival di Sanremo, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del
quale è titolare il comune di Sanremo, in qualità di possessore del marchio; quest’ultimo ha una sua
autonoma identità, nulla importando il fatto che a tale evento sia stato associato nel tempo un
programma televisivo il cui format è ideato da (e perciò ricade nella eventuale proprietà intellettuale
di) altri soggetti. (1).
4. La concessione del marchio relativo al festival di Sanremo va qualificata come un contratto attivo,
atteso che dallo stesso discende un’entrata a beneficio del comune; pertanto, tale contratto è sottratto
all’applicazione del codice dei contratti pubblici ma resta soggetto ai relativi principi, ai sensi
dell’articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e quindi soggetto alla
procedura di evidenza pubblica. (2).
Ricorda la sezione che, in forza del principio di accesso al mercato (e correlata concorrenza,
imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità) di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 36 del 2023, il ricorso alla procedura di evidenza pubblica resta la modalità principale o normale
di approvvigionamento pubblico, cui può derogarsi solo per specifiche ragioni, diverse
dall’esplicitazione della volontà di affidare in via diretta alla Rai la predetta concessione.
5. Il perimetro del giudicato e i relativi effetti, anche conformativi in capo all’amministrazione, non
possono che essere individuati come di consueto sulla base del petitum oggetto della controversia di
cognizione e degli stessi vizi in quella sede fatti valere.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 27 giugno 2025, n. 5602, in Foro Italiano n. 7-8 del 2025, Parte Terza, pag. 301, con nota di richiami, pag. 320 e commento di Federica De Paola “Perché Sanremo è Sanremo … anche senza la Rai: la scindibilità tra format e marchio pubblico”

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