Appalti

La certificazione di parità di genere attiene ad una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che
non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento, perché non assimilabile ad una risorsa da
mettere a disposizioni di terzi che poi la potrebbero impiegare nell’esecuzione di un lavoro o di un
servizio. Infatti, dalla circostanza che il legislatore ha previsto la possibilità di attribuire un punteggio
premiale a determinate imprese per una qualità intrinseca alla loro organizzazione aziendale che sia
certificata da un apposito organismo accreditato, discende che tale qualità non può essere oggetto di
trasferimento a mezzo di un contratto di avvalimento che preveda mera attività di consulenza, messa
a disposizione di standard operativi e procedure di intervento o anche supporto tecnico-organizzativo
o quant’altro. Un simile contratto di avvalimento è in ogni caso inidoneo a garantire che le procedure
adottate siano effettivamente funzionali ed efficaci al raggiungimento della parità di genere
nell’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliata, anche perché una simile valutazione è riservata
unicamente agli organismi di certificazione accreditati.

T.A.R. Trentino – Alto Adige -Bolzano, 4 novembre 2024, n. 257, in Foro Amministrativo n. 11 del 2025, pag. 1597

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