Energia

1. Quanto al criterio cronologico di presentazione delle istanze, ritenuto dal T.a.r. criterio idoneo a
dirimere il conflitto fra interessi legittimi pretensivi tra loro (parzialmente) incompatibili, il Collegio
rileva che nel conflitto potenziale fra due interessi legittimi pretensivi, ambedue al vaglio
procedimentale dell’amministrazione, il criterio cronologico di presentazione dell’istanza, salvo
differente indicazione legislativa e salvo diversa determinazione dell’amministrazione qualora tale
discrezionalità sia conforme al dato normativo, non costituisce, di per sé, la regola di risoluzione del
potenziale conflitto che si ingenera fra di essi, non essendo la regola prior in tempore, potior in
iure corrispondente ad alcun principio o norma che regola l’attività amministrativa.
2. Mentre il codice civile disciplina il conflitto tra diritti soggettivi in più loci, specialmente in materia
di obbligazioni e contratti (artt. 1265, 1380, 2644 c.c.), in caso di concorrenza fra interessi legittimi
pretensivi, che può originarsi quando tali interessi legittimi sono potenzialmente in grado di
“apprendere” o “trovare soddisfazione” sul medesimo bene, la regola desumibile dal sistema risulta
essere quella che individua nel coordinamento nell’ambito del medesimo procedimento (come
avviene, ad es., nell’ambito dei procedimenti di selezione o nell’evidenza pubblica) o fra i due
procedimenti “paralleli” la sede dove l’amministrazione deciderà a quale delle “pretese” collegate
all’interesse legittimo sia opportuno dare soddisfazione nella prospettiva del perseguimento
dell’interesse da essa tutelato.
3. La legittimazione a ricorrere della Marseglia discende, infatti, dalla circostanza che il progetto della
Lampino andrà in parte realizzato su di una porzione di un fondo di cui la Marseglia è titolare di un
diritto di superficie che verrà, conseguentemente, “compresso” dalla realizzazione dell’impianto
eolico dell’impresa controinteressata.
10.2. L’interesse a ricorrere, invece, discende dal pregiudizio diretto, concreto ed attuale che subirà
l’impianto agri-voltaico che l’appellante Marseglia intende realizzare sul fondo predetto, perché due
delle pale eoliche del progetto Lampino, per come realizzate, proiettano un cono d’ombra sul fondo
dove sono collocati i moduli agri-voltaici della Marseglia, diminuendone la resa energetica e dunque
la reddittività economica.
4. Nell’ambito delle molteplici statuizioni regolatorie di diversa natura (normativa o amministrativa)
richiamata dall’appellante, in base alle concrete allegazioni di parte da questa articolate, quella che
risulta essere effettivamente dirimente per decidere l’odierna controversia è contenuta nell’ambito
dell’Allegato 3 al regolamento regionale (Regolamento Regione Puglia 31 dicembre 2010 n. 24).
In particolare a pag. 111, l’Allegato individua le “Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti”,
riconnettendo a tale situazione che: “La realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili nelle aree effettivamente occupate da tali colture comporterebbe l’espianto delle
stesse, pertanto non è compatibile con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei prodotti
tipici di qualità” e concludendo che “Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti definiti
non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie
sottoposta al riconoscimento di denominazione”.
Senonché, la scheda dell’Allegato 3 individua in modo puntuale quelle che sono le “produzioni agroalimentari di qualità” e tra di loro non vi sono quelle indicate con le censure di appello
dall’appellante, ossia “fave”, “favette” e “orzo” (cfr. pag. 21 appello).
5. il Collegio rileva l’inammissibilità della censura relativa alla mancata valutazione “delle
colture [scilicet, “vini e olivi”] presenti nei 500 m dalla zona individuata per l’installazione delle
pale”.
Tale doglianza risulta generica “in diritto”, in quanto non viene neppure indicata quale norma
imporrebbe tale verifica istruttoria da parte dell’amministrazione; parimenti, essa risulta generica “in
fatto”, in quanto non viene puntualmente allegato e provato in quale zona sarebbero presenti tali
colture rispetto alla zona prescelta per la localizzazione dell’impianto: si tratta dunque di una censura
prettamente esplorativa.
6. Parimenti, va dichiarata infondata anche la censura relativa alla violazione della delibera di giunta
regionale n. 3029/2010 e della Determina n. 1/2011, in quanto finalizzata a stigmatizzare una
mancanza meramente formale del procedimento.
In proposito, va evidenziato che la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010 n. 3029
dispone che nel caso di “istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole”, la domanda di
rilascio dell’autorizzazione unica debba essere corredata dalla “dichiarazione del conduttore dei
terreni agrari ricadenti sull’area interessata dall’impianto che:
– la realizzazione dell’impianto non comporta l’espianto di impianti arborei oggetto di produzioni
agricole di qualità;
– sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di
sviluppo agricolo aziendale finanziate nell’ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale
cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell’impianto;”.
Come rilevato dalla Lampino, in base alla disciplina di riferimento, cui si è fatto innanzi cenno, “ciò
che avrebbe potuto ostare alla realizzazione degli impianti eolici sarebbe stata esclusivamente la
presenza di olivi monumentali ai sensi della L.R. 14/2007 e ciò che si sarebbe dovuto valutare in fase
autorizzativa fosse unicamente la presenza di colture agricole che danno origine ai prodotti con
riconoscimento I.G.P.; I.G.T.;D.O.C. e D.O.P”.
In relazione al progetto assentito, né l’appellante Marseglia né i proprietari dei fondi interessati dal
progetto, parti del presente giudizio, hanno rappresentato e provato che questa evenienza si verifichi
concretamente, facendo valere, dunque, quella che a ben vedere si configura come una mancanza
soltanto formale inidonea ad incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento, in caso di
rinnovazione del procedimento autorizzatorio.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 29 luglio 2025 n. 6723

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