Appalti

1. Il contratto di patrocinio legale non si pone al di fuori della disciplina degli appalti pubblici poiché
non vi è una categoria di contratti che possano essere ritenuti “estranei” alla disciplina del Codice,
potendosi ritenere unicamente che alcuni contratti siano “esclusi”, vale a dire sottratti all’obbligo di
gara pubblica, anche se rientrano nella categoria degli appalti pubblici, come si evince dall’art.
56delCodice. La natura peculiare e fiduciaria non esclude l’applicazione dei principi generali in
materia di appalti, cosicché, anche nel caso di affidamento diretto, l’Amministrazione deve rispettare
criteri minimi di trasparenza e concorrenza, attraverso strumenti come la rotazione degli incarichi o
l’istituzione di elenchi di professionisti qualificati. Inoltre, i contratti in esame sono soggetti alle
norme sulla tracciabilità e al controllo dell’ANAC, in base a quanto previsto dall’art. 222, comma 3,
D.Lgs. n. 36/2023.
2. Occorre tenere ben presente la distinzione tra tipologia e natura dei contratti che può stipulare la
pubblica amministrazione (art. 2 dell’Allegato I.1) e procedure per addivenire alla scelta del
contraente (art. 3 stesso Allegato, il quale contempla sia la gara pubblica sia l’affidamento diretto). In
siffatta direzione, anche l’affidamento di tali servizi legali comporta la stipula di un contratto di
appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari,
sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati: nel primo
caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente privato la pubblica
amministrazione non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di
evidenza pubblica ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3 del
codice dei contratti); nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti informa organizzata)
occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127
del codice.
3. L’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che i “contratti esclusi” di cui al comma 2 della
medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, sono affidati nel rispetto
dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice. L’art. 3 appena richiamato contempla, a sua
volta, il principio dell’accesso al mercato secondo cui: “Le stazioni appaltanti (…) favoriscono (…)
l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità,
di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”. Formulazione questa più
ampia rispetto a quella di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 50/2016, il quale pure prevedeva, per l’affidamento
dei “contratti esclusi”, alcuni criteri nel cui novero non rientrava, tuttavia, anche la “concorrenza”.
4. I patrocini legali costituiscono appalti pubblici a prescindere dal fatto che consistano in prestazioni
d’opera professionale meramente occasionali o in veri e propri appalti di servizi diretti a disciplinare
una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale in forma complessa e organizzata;
conseguentemente, l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio – tutti soggetti della vigilanza di
A.N.AC. – v’è sempre l’obbligatorio di comunicare il CIG e versare il contributo di gara.
L’art. 56, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di
“appalti pubblici” sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Ciò anche in forza
della legislazione comunitaria, la quale non distingue – ricomprendendole in un’unica generale
nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza
legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come
contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale. Poiché i “servizi legali” sono da considerare alla
stregua di “appalti pubblici” (sebbene sottratti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del
contraente), anche tali contratti di “servizi legali” sono soggetti alla comunicazione del Codice
Identificativo di Gara (CIG).

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 2 aprile 2022, n. 2776, in Urbanistica ed appalti, n. 4 del 2025, pag. 425, con commento di Roberto Musone: “Il contratto di affidamento dei servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023”, pag. 430

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