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Appalti: Appalti – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione – Prevenzione della corruzione – Gestione straordinaria e temporanea del contratto – Competenza – Prefettura del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.
In base all’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, la competenza ad adottare le misure della
temporanea e straordinaria gestione del contratto, nell’ambito della prevenzione della corruzione,
spetta alla Prefettura del luogo ove ha sede la «stazione appaltante», da intendersi quale il soggetto
che, dopo l’aggiudicazione, stipula il contratto di appalto. Il predetto criterio territoriale non muta
nel caso in cui la gara sia stata gestita da altro soggetto, avente differente sede, ovvero nel caso di
più contratti da eseguire in territorio di competenza di diversi prefetti, dovendosi in tali casi
prevedere, tuttavia, opportune forme di coordinamento tra le Prefetture coinvolte. Tale
interpretazione è conforme al dato letterale e alla ratio legis, che affida la competenza al prefetto
che, territorialmente, ha maggiore possibilità di monitorare l’andamento dell’impresa
commissariata nell’esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, a fronte di una molteplicità di contratti stipulati dall’impresa appellante con
diverse aziende sanitarie e ospedaliere, site a Palermo e ad Agrigento, l’Anac aveva individuato la
«stazione appaltante» nell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e nella centrale unica di
committenza della Regione Siciliana, ritenendo di conseguenza il Prefetto di Palermo competente
ad adottare le misure della straordinaria e temporanea gestione di tutti i predetti contratti, incluso
quello stipulato con l’A.s.p. di Agrigento. Su proposta dell’A.n.a.c., il Prefetto di Palermo adottava
le predette misure. Riformando in parte qua la sentenza di primo grado, la Sezione ha tuttavia
dichiarato l’illegittimità del provvedimento di commissariamento, per incompetenza relativa,
limitatamente al contratto stipulato tra l’appellante e l’A.S.P. di Agrigento, affermando la
competenza della Prefettura di Agrigento. Sul punto, la Sezione ha precisato: – che la “stazione
appaltante” non è, per tutti i contratti siciliani, la c.u.c. regionale, bensì, per ciascun contratto, il
soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto (divenendone così
“l’appaltatore”); – che, in sede di conversione del d.l. n. 90/2014, il Parlamento, considerando che il
commissariamento è un istituto con finalità che attengono essenzialmente alla fase esecutiva del
rapporto contrattuale, ha sottolineato l’opportunità di conferire la competenza al Prefetto
territorialmente più prossimo all’impresa; – che, in attuazione della volontà legislativa, l’art. 8.3 delle
linee guida dell’A.n.a.c. affermano il criterio territoriale incardinato nel luogo ove ha sede il soggetto
committente, individuando criteri integrativi per l’ipotesi di contratti da eseguire nel territorio di
competenza di più prefetti; – l’interpretazione della norma in scrutinio trova conferma anche nei
principi già affermati con riferimento all’estromissione processuale dell’u.r.e.g.a. per difetto di
legittimazione passiva in capo alla stessa, il cui ruolo non è diverso da quello della c.u.c.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 21 luglio 2025, n. 591