Edilizia ed Urbanistica

In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione – che consiste in un negozio
giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, e che costituisce il corrispettivo di diritto
pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi – produce effetti giuridici di diritto
pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell’illecito, con
conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, e, dall’altro, nella rinuncia
irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante; deve, per l’effetto,
escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell’art. 2033 c.c., della somma pagata, il cui titolo si
rinviene nell’art. 38 della l. n. 47 del 1985.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24 giugno 2025, n. 17004, in Guida al Diritto, n. 30 del 2025, p. 55

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