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EDILIZIA ED URBANISTICA: Edilizia ed Urbanistica –Distanze legali -Muro di cinta e manufatti idonei a delimitare il fondo – Irrilevanza ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici -Presupposti.
In tema di distanze legali, il muro di cinta non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del
calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio
fabbricato in aderenza o in appoggio allorché abbia le caratteristiche previste nell’articolo 878 del
codice civile e cioè emerga dal suolo, sia essenzialmente destinato a recingere una determinata
proprietà onde separarla dalle altre, non superi un’altezza di tre metri e abbia entrambe le facce isolate
da altre costruzioni, sicché, in siffatta evenienza, le distanze legali devono essere computate come se
il muro non esistesse. L’esenzione di cui al citato articolo 878 del codice civile si applica, peraltro,
sia ai muri di cinta, come sopra qualificati, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti,
siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare
la linea di confine e di recingere il fondo.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 1° luglio 2025, n. 17794, in Guida al Diritto, n. 30 del 2025, p. 54