Approfondimenti
ENERGIA: 1. Processo amministrativo -Ricorso giurisdizionale -Notifica all’amministrazione coemanante -Necessità – Notifica all’amministrazione intervenuta soltanto come consultiva -Non è necessaria. 2. Energia -Linee guida per l’istallazione di impianti FER -Vincolatività -Non sussiste – Valutazione delle concrete caratteristiche del progetto e delle note esigenze ambientali – Necessità. 3. Energia -Linee guida per l’istallazione di impianti FER -Fasce B e C dei coni visuali -Non sono “ulteriori contesti” nell’accezione del d. lgs. 42/2004 – accertamento di compatibilità paesaggistica – Non è dovuto. 4. Energia -Linee guida per l’istallazione di impianti FER -Fascia C dei coni visuali -Non sono zone tutelate ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera e), del d. lgs. 42/2004 -Idoneità dell’area ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies della l. 34/2022 -Sussiste -Accertamento di compatibilità paesaggistica -Non è necessario. 5. Energia -Progetto FER -Valutazione – Future ed ipotetiche modifiche che l’interessato – Irrilevanza -Ragioni.
1. Così come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte sul principio sez. III 7
novembre 2019 n.7615, è contraddittore necessario, e quindi necessariamente destinataria della
notifica, la sola amministrazione coemanante un medesimo atto, non invece quella intervenuta
soltanto come consultiva. Nel caso di specie, l’atto impugnato è soltanto del Comune intimato e
pertanto non deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti degli altri enti che vi hanno preso
parte per emettere i pareri richiesti, come nel caso del Ministero.
2. il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato dalla Sezione, per tutte con la
sentenza 6 novembre 2017 n.5122, e correttamente richiamato dalla parte appellante: le linee guida
non sono vincolanti come tali, e quindi è illegittimo l’atto che deneghi la possibilità di realizzare un
impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile con una motivazione apodittica, consistente
nel semplice richiamo alle linee guida stesse. Di contro l’amministrazione avrebbe dovuto considerare
le concrete caratteristiche del progetto, in particolare il dato obiettivo per cui la sua visibilità dalla
Cripta del Crocefisso è estremamente limitata, come risulta dagli atti, e l’indubbio favore che dalla
legislazione sopra richiamata emerge per questo tipo di impianti, favore all’evidenza giustificato da
note esigenze ambientali.
3. Dall’analisi del testo della d.G.R. 1514/2015, si comprende infatti che le fasce B e C dei coni
visuali, qui rilevanti, non sono “ulteriori contesti” nell’accezione del d. lgs. 42/2004, quindi non è
dovuto l’accertamento di compatibilità: semplicemente per gli impianti in questione le linee guida
indicano le potenze ammesse nei termini di cui si è detto al § che precede, e quindi non come divieto
assoluto di potenze superiori (cfr. il testo della d.G.R. 1514/2015 come riportato a p. 41736 del BUR
2 settembre 2015 n. 121, ove la risposta ad un quesito sull’ art. 88 all’ultimo §).
4. dall’estraneità della fascia C dei coni visuali alle zone tutelate ai sensi dell’art. 143, comma 1,
lettera e), del d. lgs. 42/2004 discenderebbe, a rigore, che l’area prescelta per l’impianto è “area
idonea” ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies della l. 34/2022 sopra citata, in quanto non vincolata.
Pertanto, non sarebbe dovuto alcun accertamento di compatibilità e – ove non fossero necessari
espropri, il che non consta- l’intervento sarebbe realizzabile anche al di fuori di una PAS, con la
semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata. È però evidente che ove sia prescritto un titolo
minore, l’intervento rimane realizzabile anche ove l’interessato si avvalga di una procedura maggiore.
5. L’amministrazione investita del giudizio su un progetto deve valutarlo per come esso le è
presentato e non può tener conto di future ed ipotetiche modifiche che l’interessato potrebbe
apportarvi.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 25 settembre 2024, n. 7780