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EDILIZIA E URBANISTICA: Edilizia e urbanistica – Mutamento di destinazione tra categorie d’uso – Permesso di costruire – Necessità – Segnalazione certificata di inizio attività – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Esclusione – Inefficacia – Sussistenza.
La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) afferente a un intervento
edilizio (nella specie, con mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente distinte: da
attività produttiva – artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché
subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a
priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime
giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro
rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante.
Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri
inibitori in relazione ad una s.c.i.a. efficace. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 20 aprile 2022, n. 2728; Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto
2021, n. 5999; in parte: Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4127; sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264;
T.a.r. per la Campania, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3963 (sulla necessità del permesso di costruire per
gli interventi edilizi che comportano il mutamento di destinazione tra categorie d’uso funzionalmente
distinte).
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 13 gennaio 2025, n. 181, in Urbanistica e appalti 3, 2025, 319, con nota di Claudio Contessa “In efficacia della SCIA in edilizia e tutela dell’affidamento”, nonché in Giurisprudenza Italiana n. 7 del 2025, pag. 1606, con commento di D. Filosa