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ENERGIA: 1. Realizzazione impianto FER – Tutela del paesaggio – Vincoli ambientali/paesaggistici – Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali – Parere negativo reso al di fuori della conferenza dei servizi – Illegittimità – Ragioni. 2. Realizzazione impianto FER – Tutela del paesaggio – Vincoli ambientali/paesaggistici – Dissenso opposto da autorità tutoria dei vincoli – Dissenso costruttivo -Necessità- Ragioni. 3. Realizzazione impianto FER – Tutela del paesaggio – Vincoli ambientali/paesaggistici – Parere dell’autorità tutoria dei vincoli – Onere di un’ampia e circostanziata motivazione – Grava sull’Amministrazione. 4. Realizzazione impianto FER – Tutela del paesaggio – Vincoli ambientali/paesaggistici – Dissenso opposto dall’autorità tutoria dei vincoli – Esplicitazione delle effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici – Valutazione comparativa con le ragioni indicate dal privato – Necessità- Onere dell’Amministrazione di indicare quale tipo di accorgimento tecnico/modifica progettuale possa far conseguire all’interessato l’autorizzazione richiesta -Sussiste.
1. La giurisprudenza, proprio con riguardo alla previsione dell’art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
387 del 2003, ha rilevato che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che
è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e
dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere
in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie
dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge. Il parere negativo espresso
al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da
un’Autorità priva di potere in materia (in termini C.G.A. Sicilia, 11 aprile 2008, n. 295; indirettamente
anche Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2015, n. 4732)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n.
2245; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6273 del 6 novembre 2018). Del resto, “tale sistema
appare funzionale a che le Amministrazioni convocate esprimano il proprio motivato dissenso
rispetto all’oggetto dell’iniziativa procedimentale all’interno del procedimento, anche in
considerazione della possibilità di dover attivare il meccanismo rimediale previsto per il
superamento del dissenso qualificato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2018, n. 2790). Anche la
più recente giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 152
del 2006, la sola sede in cui la Soprintendenza poteva manifestare la valutazione di sua competenza
era quella della conferenza di servizi secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di
semplificazione procedimentale previsto dalla legge, conseguendone pertanto l’illegittimità del
parere espresso dalla stessa nell’ambito di una fase “preistruttoria” ossia prima e al di fuori di detta
sede” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 2732; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II,
26/06/2023, n. 1556). Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie deve ritenersi
che, al di fuori della sede della conferenza di servizi, non residui alcun margine di spazio per un
dissenso formulato da un soggetto che non abbia materialmente partecipato al confronto al cui
svolgimento il modulo procedimentale in discorso è deputato, con conseguente illegittimità, sotto tale
profilo, del parere impugnato;
2. Secondo la giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, il dissenso opposto da una autorità
tutoria dei vincoli ambientali/paesaggistici, ove non recante le prescrizioni utili a superarlo, si pone
in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere
un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto
possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di
modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto
la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica
salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla
tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e
naturalistici del bene paesaggio (cfr. T.A.R: Lombardia, Milano, Sez. II, 20 dicembre 2023, n. 3128);
3. Onde evitare che il giudizio dell’organo tutorio si traduca nell’esercizio di una valutazione
insindacabile o arbitraria, risulta necessario che il relativo parere risulti sorretto da un’ampia e
circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico
seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.
4. Nell’ipotesi in cui detto parere si ponga in termini negativi, l’Amministrazione deve aver cura di
esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici dei
luoghi compendiati nel decreto di vincolo, a maggior ragione nel caso in esame in cui le opere si
pongono al di fuori delle aree vincolate: l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione le
ragioni indicate dal privato e deve quindi indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, se del caso,
di modifica progettuale possa far conseguire all’interessato l’autorizzazione richiesta.
T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, Sentenza 23 maggio 2024, n. 1730, in Foro amministrativo 5, 2024, 834.