Energia

<<L’impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more
dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti
dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione
al 2030 (comm5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure
autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da
considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate
alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti
rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n.
199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze
statutarie in materia di produzione dell’energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla
quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto,
anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là d’ogni
altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma
4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. L’art. 3 della
legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli
artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva
2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021>>.

Corte Costituzionale, Sentenza 11 marzo 2025, n. 28, in Foto Italiano n. 7-8 del 2025, parte I, pag. 1924, con nota di richiami

Corte Costituzionale Sentenza 11 marzo 2025 n. 28 (1)