Edilizia ed Urbanistica

1. L’art. 16, comma 2, della l.r. n. 13 del 2001, secondo cui “nei casi in cui lo strumento urbanistico
vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici,
l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi
alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico
medesimo”.
2. “Nella fattispecie de qua ricorrono entrambe le anzidette condizioni, posto che non è revocabile
in dubbio che il CCR sia un’opera pubblica e che assolva ad una fondamentale funzione di servizio
pubblico a valenza urbana e territoriale”.
3. L’Amministrazione, ai fini della localizzazione delle opere pubbliche – fatta salva la necessità di
dare conto, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti – gode di ampia
discrezionalità, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere ogni possibilità
di sovrapporre una nuova graduazione degli interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata
già compiuta dall’organo competente (in senso simile, Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2094)
purché la scelta non appaia prima facie manifestamente illogica, incoerente o irrazionale.
In tale ottica, nel caso in esame, tutte le ulteriori questioni riproposte con il secondo mezzo
dell’appello – relative alla differenza tra vocazione turistica ovvero “altamente” turistica delle aree
comprese nel territorio del Comune di Porto Cesareo, alla maggiore idoneità ad ospitare un CCR di
aree asseritamente “degradate”, alla possibilità di sistemare le aree medesime dotandole delle
necessarie opere di viabilità – esulano dal sindacato di legittimità.
4. I motivi aggiunti in appello sono manifestamente inammissibili, in quanto aventi ad oggetto
l’impugnativa di un atto successivo a quelli impugnati, laddove, ai sensi dell’articolo 104, comma 3,
c.p.a., nel giudizio di appello possono essere proposti motivi aggiunti soltanto qualora la parte
ricorrente venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado
da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministratiia già impugnati.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 16 maggio 2025 n.4223.

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