Energia

1. I termini del procedimento di VIA si considerano perentori (cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n.
152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo
per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre
garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni
e degli Enti locali” (art. 3-bis del citato d.lgs. n. 152/2006).
2. Ciò non può essere scalfito – come pretenderebbe invece parte resistente – dalla sussistenza di
“criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto anche conto che,
lo stesso legislatore, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei cd.
“progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come tale nuova
disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti
dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare” (art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006).
3. Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei
competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹così come “non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non
possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento
eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo
solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o
dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024).
4. Inoltre, non coglie nel segno la difesa erariale allorquando sostiene l’impossibilità di applicare – ai
fini dell’adozione del provvedimento di VIA – istituti di semplificazione o di superamento implicito
dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte. Sul punto, peraltro, la Sezione ha già avuto modo di
esprimersi con due recenti pronunciamenti (n. 1264/2024 e n. 500/2024) dai quali non vi è ragione di
discostarsi. Innanzitutto, occorre richiamare il dettato normativo di cui all’art. 25, comma 1, del d.lgs.
n. 152/2006, concernente, per l’appunto, la valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento
di VIA. A mente di tale norma, “L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo
debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano
resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto,
l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”. La
disposizione va coordinata con le previsioni di cui all’art.17-bis della l. n. 241/1990, il quale prevede
e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l’acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell’ambito del relativo procedimento. Come
chiarito dal Consiglio di Stato, peraltro, l’applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma
generale dell’azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere
revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una
decisione “pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione
procedente richieda per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione): “il silenzio
dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più
l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a
un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento
conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul
piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia
l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato,
Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640).
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 152/2006 (relativo ai progetti ccdd. “PNRR”, come quello oggetto del presente giudizio) prevede
la seguente scansione temporale: espressione della Commissione PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla
conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di
pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale
del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021.
6. L’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021 prevede che “nei procedimenti di autorizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi
quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente
in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il
termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede
comunque sulla domanda di autorizzazione”. Così ricostruito il quadro normativo in rilievo nel
procedimento in esame, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che l’Amministrazione sia
incorsa certamente in una ipotesi di inerzia censurabile.
7. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati
rispettati, pertanto, il ricorso va accolto, mentre la nomina del commissario ad acta avverrà – ad
istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il termine previsto in dispositivo, si protragga
l’inadempimento.

T. A. R. per la Puglia -Bari, Sezione Seconda, Sentenza 03 aprile 2025 n. 459, in Foro Amministrativo n. 4 del 2025, pag. 591

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