Energia

1. Il procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, si conclude con
la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, poiché tale provvedimento conclusivo
del procedimento risulta immediatamente lesivo, deve essere impugnato entro il termine decadenziale
di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, avente “l’effetto
di conoscenza legale erga omnes” (1) cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR
Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212
dell’1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008).
2. Hanno l’interesse ad impugnare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 anche i soggetti, come la ricorrente, meri possessori e/o
detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo, in quanto l’art. 146, comma 1, D.Lg.vo n.
42/2004 statuisce l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica a carico dei “proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, a
termini dell’art. 142” dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 “o in base alla Legge, a termini degli artt. 136,
143, comma 1, lett. d), e 157” sempre del D.Lg.vo n. 42/2004.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 si
applica “alle domande di autorizzazione unica, presentate prima della sua pubblicazione, attesochè,
in applicazione del principio tempus regit actum, quando deve essere emanato qualsiasi atto
amministrativo, va applicata la normativa vigente al momento della sua adozione; al riguardo, va
richiamato quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1
dell’8.1.1986 e dalla Giurisprudenza successiva (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sent. n. 1266
dell’11.11.1994 e Cons. Giust. Amm. Sent. n. 507 del 30.5.2019) e condiviso da questo Tribunale (cfr.
da ultimo TAR Basilicata Sentenze n. 642 del 26.9.2022 e n. 304 del 16.4.2021), secondo cui la
Pubblica Amministrazione non deve tener conto esclusivamente dello ius superveniens, successivo
alla notifica di una Sentenza del Giudice Amministrativo di accoglimento di un ricorso anche avverso
il silenzio inadempimento”.
4. La scadenza del termine procedimentale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico
paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 non consuma il potere amministrativo, mentre la
Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 22.12.2017, invocata dalla
ricorrente, si è limitata a rilevare la perentorietà, stabilita dall’art. 141, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004,
del termine di 180 giorni del vincolo preliminare ex art. 139, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004, come
misura di salvaguardia, che deriva dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
paesaggistico, decorso il quale il predetto vincolo preliminare non è più efficace, ma diventa
nuovamente efficace in seguito all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, di
dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.
5. La Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nella seduta del 5.4.2022 ha chiesto
alla Giunta Regionale di approvare la proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata e di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico
ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, nonostante l’assenza di uno dei 4 componenti
esperti. Infatti l’art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 non qualifica la Commissione come collegio perfetto.
Sennonché, un organo collegiale assume la qualificazione di collegio perfetto solo se la legge preveda,
espressamente o implicitamente, la presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e
valutative di propria competenza, laddove nella specie non vi sono prescrizioni di rango primario che
contemplino un quorum strutturale plenario. Inoltre, secondo un condivisibile orientamento
giurisprudenziale, nel silenzio della legge, un organo collegiale deve ritenersi “perfetto”, se, oltre ai
componenti effettivi, sono anche previsti componenti supplenti (2).
6. Nella specie, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136,
comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 era stata presentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio della Basilicata. Infatti, l’art. 138, comma 3, D.Lg.vo n. 42/2004 fa salvo il potere
del Ministero della Cultura, su proposta motivata del Soprintendente, “di dichiarare il notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136”. Sennonché uno dei componenti
della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 è un rappresentante del Ministero della
Cultura e l’art. 138, comma 1, prevede l’iniziativa dei componenti della Commissione regionale ex
art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004. Pertanto in base al principio di leale collaborazione che permea
l’ordinamento, non si può escludere che l’iniziativa a monte di una proposta formale venga veicolata
dalla Soprintendenza per dare impulso alla procedura di apposizione del vincolo per il tramite di un
organo che ha comunque competenza e responsabilità nella gestione della materia oggetto della
determinazione impugnata.
7. L’art. 10 bis L. n. 241/1990 si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte, cioè da parte dei
soggetti privati, laddove nella specie le osservazioni hanno piuttosto la natura di apporti collaborativi
che si inseriscono nel procedimento di determinazione dei vincoli. Sotto altro profilo va rilevato che
la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 ha motivato allo stesso modo, in maniera
adeguata e sufficiente, il non accoglimento delle osservazioni di uguale e/o analogo contenuto.
8. Con l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico
ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 viene esercitato un potere di discrezionalità tecnica,
che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà
della motivazione.
9. È illegittima la prescrizione che vieta in modo aprioristico e generalizzato la realizzazione di
impianti da fonti rinnovabili nell’area vincolata, consentendone l’installazione solo sui tetti degli
edifici esistenti, in quanto non opera un adeguato bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse
pubblico alla produzione di energia pulita. La tutela paesaggistica va invece garantita caso per caso
attraverso specifiche prescrizioni e opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti
autorizzativi, comprensivi dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. ( nella
fattispecie: oltre all’omessa ponderazione tra l’interesse paesaggistico e l’interesse pubblico alla
realizzazione di energia pulita, va rilevato che il predetto paragrafo 3.1.2, stabilendo che la
realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile “è consentita solo di pertinenza
di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la
superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”,
consente l’installazione dei soli impianti fotovoltaici sui tetti degli esistenti fabbricati, impedendo in
modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da
fonti di energia rinnovabile”).
10. L’interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato “caso per caso” con apposite
prescrizioni e/o opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio
dell’autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta
compresa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, anche perché il comma 1
tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall’art. 136 dello stesso D.Lgs.
n. 42 del 2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art.
136 D.Lgs. n. 42 del 2004.
(1) cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama
anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212 dell’1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust.
Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008.
(2) cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 6446 del 22.7.2022; C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 3570 del 9.5.2022, n. 3555 del
6.5.2022, n. 5990 del 9.10.2020 e n. 3363 del 6.6.2011; C.d.S. Sez. V Sentenze n. 6033 del 22.10.2018, n. 400
del 31.1.2007 e n. 5139 dell’1.10.2002; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 1183 del 2.3.2001, n. 940 del 22.2.2001, n.
938 del 16.2.2001 e n. 4707 del 7.9.2000

T.A.R. Basilicata Potenza, Sezione I, Sentenza 25 settembre 2023, n. 551

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