Tutela del consumatore

1. Gli att. 18 e 19 del regolamento UE n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora
un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della
partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai
sensi dell’art. 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’art. 18 di detto
regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo
viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo
superiore alle soglie fissate dall’art. 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero
decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla
compensazione economica ai sensi tale articolo.
2. Il legislatore ha provveduto alla specificazione di due tipologie di pratiche scorrette, ingannevoli
(di cui agli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo) e aggressive (di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo
Codice), rispettivamente idonee ad influire sulla consapevolezza e sulla libertà di decisione di natura
commerciale; ha, inoltre, analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche
commerciali (le c.d. « liste nere »), da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (artt. 23 e 26
del Codice del Consumo), senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla diligenza
professionale nonché dalla sua concreta attitudine a falsare il comportamento economico del
consumatore. Inoltre, il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza
che essa non sia veritiera, in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni
o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche
principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, sia idonea a indurre il consumatore ad
adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica;
mentre, la condotta omissiva, poi, per essere considerata ingannevole, deve avere ad oggetto
« informazioni rilevanti di cui il consumatore medio abbia bisogno » per prendere una decisione
consapevole.
3. L’art. 24 del Regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al
passeggero che chiede di ottenere una compensazione economica ai sensi dell’art. 19 di tale
regolamento di presentare la domanda sotto forma di reclamo al vettore entro due mesi dalla data in
cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.
4. Il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 7 del Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera A.G.C.M. 1º aprile 2015 n. 25411) non è
perentorio, ammettendo la possibilità di proroghe dello stesso, ove necessarie .
5. La nozione di « pratica » commerciale scorretta evoca il concetto di « attività » — anziché di
« atto » — svolta dall’imprenditore o dal professionista. Si tratta, pertanto, di un comportamento che
ha valenza generale che si inserisce, in quanto tale, nell’ambito di una strategia di impresa o
professionale finalizzata a trarre illeciti vantaggi economici con pregiudizio delle parti contrattuali
deboli. Tale pratica commerciale, per poter essere considerata scorretta, deve, in primo luogo, essere
contraria alle norme di diligenza professionale, locuzione da intendere come richiamo (non alla colpa
ma) alla buona fede quale regola di condotta oggettiva alla quale la parte professionale deve
conformare la propria attività concreta. Occorre, in particolare, verificare se il comportamento del
professionista manifesti l’inosservanza delle pratiche di mercato oneste o del principio generale della
buona fede nel suo settore di attività, alla luce delle aspettative legittime di un consumatore medio.
La pratica deve, in secondo luogo, falsare o essere idonea a falsare in misura rilevante il
comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto. Al riguardo, occorre
prendere in considerazione il parametro del consumatore medio normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici. Tale
riferimento è coerente con la nozione di attività di rilevanza generale che incide sul mercato e,
pertanto, la pratica deve essere idonea a ledere la categoria dei consumatori che operano in quel
determinato settore. Il consumatore, per effetto della pratica commerciale (contraria alla diligenza
professionale), deve essere condizionato nel compimento di una decisione commerciale, suscettibile
di influire non solo sulla costituzione, ma anche nello svolgimento del rapporto negoziale o nel
compimento di attività successive alla sua esecuzione .
6. La pratica commerciale scorretta costituisce un illecito di mero pericolo, perché riferibile ad una
radicata modalità di gestione dei reclami, potenzialmente moltiplicabile all’infinito. Pertanto, non è
dirimente che la pratica abbia potuto riguardare (eventualmente) un numero modesto dei clienti, posto
che né la normativa interna, né quella euro-unitaria recano indizi che consentano di affermare che
l’azione o l’omissione da parte del professionista debba presentare carattere reiterato o riguardare più
di un consumatore.

TAR Lazio Roma- Sezione Prima, Sentenza 14 gennaio 2025, n. 565, in Foro amministrativo 2025 n., pag. 94

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