Tributi Locali

1. Spetta al giudice amministrativo la controversia promossa dal gestore in house del servizio di
raccolta rifiuti avverso la delibera comunale di approvazione del piano TARI, atteso che il Comune
può discostarsi dai costi trasmessi dal gestore sulla base di valutazioni discrezionali, esercitando un
potere autoritativo di regolazione incidente su posizioni di interesse legittimo.
2. Qualora il comune intenda discostarsi, in sede di approvazione del piano TARI, dai costi indicati
dal gestore del servizio, è tenuto a darne preventiva comunicazione al gestore stesso e a motivare
puntualmente in ordine al rispetto del principio del full cost recovery. La comunicazione costituisce
adempimento essenziale ai fini del controllo pubblico sulla gestione del servizio, sicché la sua
omissione vizia il provvedimento finale. L’onere di attestare l’equilibrio economico-finanziario della
gestione grava sull’amministrazione e non sul gestore.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione II-bis, Sentenza 5 novembre 2025, n. 19534

vedi documento