Trasporti

Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di
noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine
concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando
i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del
servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». La
Corte costituzionale ha quindi accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione
Calabria contro il decreto interministeriale n. 226/2024 e le relative circolari attuative. La Corte ha
dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il
vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in
cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992;
ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in
via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo
dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico». Nel
ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza
regionale «trasporto pubblico locale», la Corte ha annullato in parte qua gli atti impugnati.

Corte Costituzionale – Sentenza 4 novembre 2025, n. 163, in Guida al Diritto n. 44 del 2025, pag. 42 ed  in Foro Italiano n. 1 del 2026, Parte Prima, pag. 1, con nota di richiami

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