Telecomunicazioni

1. È illegittimo il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico
senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in
violazione degli obblighi di cui all’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto
2003, n, 259) che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza
e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello
dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni. (1).
2. È illegittimo – sotto il profilo del difetto di istruttoria – il provvedimento con il quale si autorizza
l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di
valutazione di incidenza ambientale (VIncA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo
al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo
potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura
2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso, quale
modalità di acquisizione del parere VIncA, risultava inconferente nel caso in esame, in quanto non
risultava dimostrato che l’amministrazione competente (ARPA o altro soggetto designato) fosse mai
stato formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata
all’amministrazione competente, non poteva dunque operare alcun meccanismo di silenzio-assenso,
mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del
provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si era eventualmente formato su un’istanza
diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, avente ad oggetto
esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi
della legge n. 36 del 2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. La sezione ha altresì precisato che neppure
poteva ritenersi sanato ex post il vizio procedimentale, essendo tale possibilità subordinata allo
svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di
compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultavano del tutto assenti.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436; 18 aprile 2005, n. 1773 che ha ritenuto
inidonea la sola pubblicazione sull’Albo pretorio.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6773.

T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, Sentenza, 13 maggio 2025, n. 1041

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