Approfondimenti
SOCIETÀ – CRISI D’IMPRESA: Impresa e imprenditore – Crisi d’impresa – Amministrazione straordinaria – Decreto ministeriale – Impugnabilità innanzi al G.A. – Limiti: solo per vizi estrinseci e formali, non estesi al merito.
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria adottato dal Ministro –
poiché destinato ad essere assorbito dalla valutazione da parte del Tribunale fallimentare in ordine
allo stato di insolvenza dell’impresa ex art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 – è sindacabile dal giudice amministrativo solo con
riferimento ai vizi estrinseci e formali (come la competenza dell’organo emanante, la correttezza
della procedura seguita, la completezza e la non manifesta arbitrarietà delle valutazioni compiute) e
non può estendersi al merito della valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento
dell’impresa ad amministrazione straordinaria la cui contestazione implica l’impugnazione della
sentenza resa dal giudice ordinario. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che il motivo di censura relativo al difetto di istruttoria e di
motivazione si rivelava infondato poiché il decreto ministeriale impugnato dava conto, con una
valutazione non manifestamente incoerente, illogica o irragionevole, dell’esistenza dei presupposti di
fatto e di diritto richiesti dalla legge ai fini dell’apertura della procedura e, in specie, degli elementi
da cui desumere la sussistenza dello stato di insolvenza della impresa.
(1) Conformi: sulla cessazione della provvisorietà del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria speciale ex d.l. n. 347 del 2003 qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello
stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura Cons. Stato,
sez. III, 13 dicembre 2024, n. 10063 e T.a.r. per il Lazio, sez- III-ter,12 luglio 2004, n 6805. Cfr. anche Cass.
civ. sez. I, 9 febbraio1995, n. 1467, 10 ottobre 1992, n. 11085 secondo cui l’ accertamento giudiziario dello
stato d’insolvenza successivo al provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa,
momento preminente “all’interno della fattispecie complessa” è “momento devoluto all’autorità giudiziaria
ordinaria [cui è devoluta] la cognizione esclusiva dell’insolvenza come status dell’impresa” e va escluso “che
l’affermazione o la negazione di essa possa esser fatta “dipendere” da accertamenti compiuti in sede
amministrativa (o di giustizia amministrativa)”.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione IV, Sentenza 7 ottobre 2025, n. 17181.