Sanità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia
n. 39 del 2024, anche nella versione modificata dall’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024, che
dispone il trasferimento alla gestione interamente pubblica delle RSA di San Nicandro Garganico,
Troia e Campi Salentina mediante il loro inserimento nell’organizzazione funzionale delle ASL
competenti. La scelta legislativa regionale di ricondurre alla gestione pubblica strutture
precedentemente affidate a soggetti privati rientra nell’ambito delle competenze regionali in materia
di organizzazione dei servizi sanitari e non determina violazione dei principi costituzionali evocati,
ove persegua finalità di riassetto organizzativo e di integrazione nel sistema sanitario pubblico.

Corte Costituzionale – Sentenza 29 gennaio 2026, n. 9, Guida al Diritto, n. 5 del 2026, pag. 28

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