Approfondimenti
SANITA’ PUBBLICA: 1. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica — Gestione di una fondazione privata — Legge regionale — Trasferimento del centro alla gestione pubblica regionale — Assunzioni di personale mediante selezione per soli titoli — Incostituzionalità. 2. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica — Gestione di una fondazione privata — Legge regionale — Trasferimento del centro alla gestione pubblica regionale — Compatibilità con il “piano di rientro” dal disavanzo sanitario regionale — Questioni infondate di costituzionalità.
1. È incostituzionale l’art. 4, comma 2, l. reg. Puglia 30 maggio 2024 n. 21, nella parte in cui
prevede che, in occasione del passaggio del “centro di riabilitazione” di Ceglie Messapica, già
gestito da una fondazione privata, alla gestione dell’azienda sanitaria locale di Brindisi,
quest’ultima possa procedere, senza concorso pubblico, ad assumere personale già in servizio
alle dipendenze della fondazione alla data di entrata in vigore della stessa legge.
2. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale della l. reg. Puglia 30 maggio 2024 n.
21, nelle parti in cui, asseritamente violando le prescrizioni del “piano di rientro” dal disavanzo
sanitario cui la regione è sottoposta, prevede il passaggio del “centro di riabilitazione” di Ceglie
Messapica, già gestito da una fondazione privata, alla gestione dell’azienda sanitaria locale di
Brindisi, in riferimento agli art. 97, comma 1 (che impone alle amministrazioni pubbliche di
assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico), e 117, comma 3, Cost.
(che vincola le regioni al rispetto dei principi fondamentali nelle materie “coordinamento della
finanza pubblica” e “tutela della salute”, i quali precludono alle regioni in “piano di rientro” da
disavanzi sanitari di deliberare spese per l’erogazione di prestazioni sanitarie superiori ai livelli
essenziali di assistenza).
Corte Costituzionale – Sentenza 22 aprile 2025, n. 57, in Foro Italiano n. 10 del 2025, Parte Prima, pag. 2457