Approfondimenti
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: Responsabilità professionale – Sanità – Omessa diagnosi di malformazioni del feto – Risarcimento del danno da vita indesiderata – Esclusione – Ragioni – Fondamento: “diritto a non nascere se non sano” – Non sussiste.
Va esclusa, in capo a soggetto nato con deformazioni gravi, la possibilità di riconoscere un
pregiudizio biologico e relazionale, posto che, per lui, la sola alternativa sarebbe stata quella di non
nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente
familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).
È stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente
nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”,
né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n.
26426 del 2020). L’orientamento è stato ribadito anche di recente con l’osservare che “come dalle
Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in
quanto “la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente
familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo” rivela sostanzialmente quale
mero “mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani”, andando pertanto “incontro
alla… obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con
l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza” non essendo d’altro
canto possibile stabilire un “nesso causale” tra la condotta colposa del medico e le “sofferenze
psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita” (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (così testual.
Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).
Cassazione civile, Sezione Terza, 11 febbraio 2025, n. 3502, in Foro italiano, 4, 2025 (I, 1042), con nota di Francesca Altamura ““Risarcimento del danno da “wrongful life”: il punto dalla Cassazione a dieci anni dalle sezioni unite””.