Approfondimenti
RESPONSABILITA’ CIVILE: Responsabilità civile – Danno c.d. “da atto lecito” – Condotta non colposa e non illecita – Responsabilità risarcitoria – Esclusione – Cassazione senza rinvio – Ragioni.
Fattispecie “sia il primo che il secondo giudice di merito, dopo avere qualificato la domanda attorea come
intesa ad ottenere il “risarcimento del danno” (qualificazione sulla quale, si è formato il giudicato),
hanno postulato che possa affermarsi una “responsabilità”, e il conseguente obbligo di risarcimento
del “danno”, a carico di chi abbia tenuto una condotta che il danneggiato stesso assume essere stata
non illecita e non colposa.
I giudici di primo e di secondo grado hanno in tal modo deciso su una domanda giuridicamente
impossibile, in quanto l’illiceità della condotta, la sua natura colposa (che si tratti di colpa concreta
o presunta) o, in alternativa, la ricorrenza d’una fattispecie di responsabilità oggettiva, sono gli
elementi costitutivi indefettibili tanto della responsabilità, quanto del risarcimento del danno. Se
manca ””(nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il risarcimento del danno a favore
di impresa penalizzata per un settennio dai lavori per la realizzazione della linea C della
metropolitana di Roma).
Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza 03 dicembre n. 30981, in Foro italiano, 2, 2025, (I,400), con nota di Stefano Pagliantinie e Roberto Pardolesi “In difesa di una razza dannata: la responsabilità da atto lecito all’ombra di una remota dottrina e di una Fata Morgana imperscrutabile”