Pubblico impiego

La decisione afferma che non basta che il fatto sia avvenuto durante il servizio, né che il processo
penale si sia concluso con l’assoluzione piena. Serve che l’azione sia stata davvero strumentale
all’adempimento dei doveri istituzionali. Se il comportamento, pur inserito nel contesto operativo, è
valutato come atipico, non conforme o addirittura negligente dall’Amministrazione, viene meno la
connessione funzionale che giustifica la copertura delle spese. Il giudice amministrativo eleva così il
ruolo del giudizio disciplinare quale parametro interno di coerenza tra funzione, condotta e tutela
legale, ponendo un limite innovativo all’automatismo invocato tradizionalmente dai dipendenti
assolti.

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 19 novembre 2025, n. 9028, in Guida al Diritto, n. 49/50, pag. 23.

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