Approfondimenti
PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico Impiego –Limite massimo retributivo ex art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, pari ad Euro 240.000,00 al lordo -Incostituzionalità -Sussiste.
Limite massimo: trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione. È dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di Euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Corte Costituzionale – Sentenza 28 luglio 2025, n. 135, in Guida al Diritto, n. 32/33 del 2025, pag. 82, con commento di O. Forlenza <Da “congiunturale” a “strutturale” così il limite è diventato illegittimo>, pag. 90