Approfondimenti
PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico impiego -Azione civile della P.A. per il risarcimento del danno aquiliano causato dal proprio dipendente – Ammissibilità – Giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti – Violazione del principio del ne bis in idem -Non sussiste – Ragioni.
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla Pa, avente
ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente
alla violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno
aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per
i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal procuratore contabile, nell’esercizio dell’azione
obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con
funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della
singola Amministrazione attrice, mentre l’altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico
generale, al buon andamento della Pa e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente
o prevalentemente sanzionatoria.
Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 23 gennaio 2026, n. 1573, in Guida al Diritto n. 7 del 2026, pag. 61